(1) Il comma 1/bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/bis La Giunta provinciale nei casi di cui al comma 1 è altresì autorizzata a conferire azioni o quote di società di capitali, in cui la Provincia già detenga una partecipazione, ad un'altra società in cui la Provincia ed enti pubblici e società con partecipazione pubblica detengano la totalità del capitale sociale, al fine di perseguire un interesse comune tra soci pubblici, anche tramite società con partecipazione pubblica diretta o indiretta, che abbia come obiettivo verificabile e circostanziato il soddisfacimento di bisogni di interesse generale.”