1. Scopo delle attività di cui ai presenti criteri è favorire il superamento dell’emarginazione dei singoli e delle famiglie, promuovere le capacità e abilità individuali e rafforzare la consapevolezza di sé.
2. Le attività devono essere concordate con la persona nell’ambito di programmi personalizzati di integrazione sociale, tenendo conto delle condizioni personali e familiari dei soggetti interessati.
3. L’attività può anche consistere in un tirocinio, senza tuttavia che venga costituito un rapporto di lavoro.
4. I tirocini possono essere offerti dagli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominati enti gestori.
5. I tirocini possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici, di seguito denominati strutture ospitanti, oltre che presso l’ente gestore stesso. La struttura ospitante deve rispettare la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.