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s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 61)
Ordinamento del personale della Provincia

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

Art. 39 (Procedimento disciplinare)  

(1)  L'organo competente per il procedimento disciplinare, su segnalazione del diretto/della diretta superiore o d'ufficio, istruisce il procedimento disciplinare e procede alla tempestiva contestazione scritta dell'addebito al/alla dipendente.

(2)  Il/La dipendente può presentare le sue controdeduzioni entro i successivi 20 giorni dalla contestazione dell’addebito. Al/Alla dipendente o, su espressa delega, alla persona di fiducia o al/alla rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. Il predetto termine deve essere inoltre concesso al/alla dipendente ogni volta avvenga una modifica o integrazione della contestazione o venga acquisita nuova documentazione. Ogni modifica o integrazione della contestazione deve avvenire in forma scritta. Il mancato rispetto del termine di 20 giorni comporta la decadenza dell’azione disciplinare.

(3)  Il/La dipendente è convocato/convocata dal/dalla responsabile del procedimento disciplinare, comunque nel rispetto del termine di cui al comma 2, per essere sentito/sentita a propria difesa, con l'eventuale assistenza di una persona di fiducia o di un/una rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

(4)  Concluso il contraddittorio innanzi al/alla responsabile del procedimento disciplinare, quest’ultimo/ultima irroga la sanzione disciplinare ovvero provvede all'archiviazione, dandone comunicazione all'interessato/interessata e al suo diretto/alla sua diretta superiore. In caso di mancata comparizione dell'interessato/interessata per giustificati motivi, si provvede a nuova convocazione. In tal caso il termine di cui al comma 5 decorre dalla data della nuova convocazione.

(5)  Il procedimento disciplinare, compresa l’eventuale sospensione cautelare dal servizio, si estingue entro 120 giorni dalla data della contestazione, salva la sospensione ai sensi degli articoli 40 e 41. Su richiesta del/della dipendente il procedimento può essere inoltre sospeso, con indicazione del relativo termine, per consentire all’interessato/interessata che versi in particolari condizioni psico-fisiche di sottoporsi a terapia o per verificare se sussistono le condizioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso, il termine di cui sopra decorre dalla data di riattivazione dello stesso procedimento. Il procedimento disciplinare si estingue comunque qualora decorrano più di 120 giorni senza che venga adottato alcun atto del procedimento.

(6)  Con il consenso scritto del/della dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

(7)  Il procedimento disciplinare per l'irrogazione della censura può essere delegato dalle singole amministrazioni ai dirigenti preposti.

(8)  In caso di avvio di un procedimento disciplinare o di irrogazione di una sanzione disciplinare, il pagamento del premio base di produttività per il relativo periodo di valutazione può essere sospeso o negato o ridotto. Inoltre in tale caso possono essere anche temporaneamente sospese o ridotte le indennità direttamente connesse con l’attività oggetto della contestazione.

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