(1) La violazione degli obblighi di servizio e di comportamento nonché l’infrazione alle norme penali da parte del personale danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:
(2) In sede di irrogazione delle sanzioni disciplinari vengono rispettati i seguenti criteri generali:
(3) Sulla base dei criteri di cui al comma 2 può essere irrogata anche la sanzione disciplinare più o meno grave tra quelle previste al comma 1.
(4) Le mancanze non espressamente previste sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 2, facendo riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di servizio e di comportamento di cui all’articolo 15 e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dagli articoli da 35 a 39.
(5) Il danno causato all’amministrazione o a terzi per effetto del comportamento doloso o gravemente colposo tenuto dal personale in servizio comporta comunque l’obbligo del risarcimento del relativo danno ai sensi della vigente normativa.