(1) Qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le previste procedure di contrattazione, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto ed ha effetto anche sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate nell'accordo medesimo.