(1) Presso la Direzione generale della Provincia autonoma di Bolzano è istituita come struttura operativa l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali. L’Agenzia ha il compito di rappresentare l’Amministrazione provinciale e gli enti pubblici da essa dipendenti, o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria della Provincia o ad essa delegata, in sede di contrattazione collettiva intercompartimentale, compartimentale e, qualora gli enti ne facciano richiesta, anche nella contrattazione collettiva decentrata e nelle relazioni sindacali.
(1/bis) L’Agenzia è altresì autorizzata alla contrattazione collettiva per i comuni e per le residenze per anziani, qualora tali enti intendano avvalersene. In tal caso, l’Agenzia può essere integrata con un membro nominato dai comuni e un membro nominato dalle residenze per anziani in rappresentanza degli enti cui si riferisce la contrattazione. 6)
(2) L'Agenzia si compone di tre membri, titolati a sottoscrivere i contratti, dei quali uno svolge le funzioni di presidente. Ciascun membro può essere sostituito da un membro supplente. I membri sono esperti in materia di relazioni sindacali, di contrattazione collettiva, di organizzazione e gestione del personale nonché di diritto del lavoro. Essi sono scelti da un elenco istituito presso la Direzione generale della Provincia, sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura e possono essere riconfermati alla scadenza dell’incarico. A seguito dell’individuazione dei comparti o delle aree di contrattazione, l’Agenzia è integrata con al massimo tre rappresentanti per ciascuna area o comparto di contrattazione; tali rappresentanti sono designati dagli enti cui si riferisce la contrattazione.
(3) La Giunta provinciale stabilisce:
- il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco di cui al comma 2;
- le modalità e i termini di evasione delle domande;
- le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elen¬co e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
- le modalità di subentro dei membri supplenti.
(4) L’Agenzia è composta in conformità alle norme provinciali in materia di rispetto della consistenza dei gruppi linguistici e di equilibrio fra i generi.
(5) Non possono essere nominati membri dell'Agenzia persone che rivestano o abbiano rivestito nei due anni precedenti la data di nomina incarichi pubblici elettivi ovvero cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali. L'incompatibilità è estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.
(6) L’Agenzia esercita in autonomia ogni attività relativa alle relazioni sindacali e alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi, ivi compresa l’interpretazione autentica degli stessi, e presta assistenza agli enti di cui al comma 1 per l’applicazione uniforme dei contratti e degli accordi collettivi. L’Agenzia cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva.
(7) L’Agenzia è tenuta al rispetto dei limiti di spesa determinati in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il/La presidente dell’Agenzia relaziona al Direttore generale/alla Direttrice generale in merito all’attività svolta.
(8) Al/Alla presidente dell'Agenzia spetta un compenso mensile, stabilito nella deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 40 per cento dell’indennità consiliare prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, al netto di IVA e oneri. Agli altri membri spetta un compenso mensile, stabilito nella deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore all’80 per cento del compenso previsto per il/la presidente, al netto di IVA e oneri.
(9) Per l’assolvimento dei compiti affidati all'Agenzia, la Direzione generale mette a disposizione fino a cinque unità del proprio personale amministrativo. 7)
(10) Fino alla nomina dei membri dell’Agenzia il Direttore generale/la Direttrice generale continua a gestire la contrattazione collettiva, anche tramite persone esperte appositamente delegate per la contrattazione. 8)