(1) La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli altri atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo 2.
(2) Il contratto collettivo intercompartimentale costituisce il contratto quadro per il personale degli enti di cui all’articolo 1, ad eccezione del personale insegnante, dirigente e ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia.
(3) La contrattazione collettiva di comparto è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo intercompartimentale.
(4) Ai fini del contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela e la gestione del personale nonché l'interesse degli utenti, i contratti collettivi possono prevedere in determinate materie una contrattazione collettiva decentrata, indicandone gli ambiti ed i soggetti di contrattazione.
(5) Nel contratto intercompartimentale è disciplinata, in modo uniforme per tutti i comparti, la durata dei contratti collettivi.
(6) In sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico costituiscono punti salienti della contrattazione:
- la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali;
- l’orario di lavoro, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile e del lavoro a tempo parziale, anche con modalità pluriennali; 3)
- il requisito del bilinguismo o del trilinguismo;
- un maggiore e più trasparente collegamento del trattamento economico alla produttività individuale e di gruppo;
- la garanzia di un trattamento economico uniforme del personale degli enti di cui all’articolo 1, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva intercompartimentale.
(7) I comparti di contrattazione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di accordi stipulati tra la parte negoziale pubblica e le organizzazioni sindacali aventi titolo per la partecipazione alla contrattazione intercompartimentale.
(8) Vengono previste apposite aree di contrattazione per il personale dirigenziale in generale, nonché specificamente per la dirigenza scolastica e per la dirigenza medica e veterinaria.
(8/bis) La contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, si svolge secondo la disciplina di cui alla presente legge e nell’ambito degli obiettivi programmatici impartiti dalla Giunta provinciale all’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali, tenendo conto dei contratti collettivi di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini del trattamento previdenziale e assistenziale si provvede all’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai sensi delle vigenti disposizioni. 4)
(9) La Provincia autonoma di Bolzano e gli enti da essa dipendenti applicano ai contratti collettivi locali le disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 5)