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s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 61)
Ordinamento del personale della Provincia

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

Art. 4 (Contratti collettivi)   

(1)  La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli altri atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo 2.

(2)  Il contratto collettivo intercompartimentale costituisce il contratto quadro per il personale degli enti di cui all’articolo 1, ad eccezione del personale insegnante, dirigente e ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia.

(3)  La contrattazione collettiva di comparto è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo intercompartimentale.

(4)  Ai fini del contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela e la gestione del personale nonché l'interesse degli utenti, i contratti collettivi possono prevedere in determinate materie una contrattazione collettiva decentrata, indicandone gli ambiti ed i soggetti di contrattazione.

(5)  Nel contratto intercompartimentale è disciplinata, in modo uniforme per tutti i comparti, la durata dei contratti collettivi.

(6)  In sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico costituiscono punti salienti della contrattazione:

  1. la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali;
  2. l’orario di lavoro, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile e del lavoro a tempo parziale, anche con modalità pluriennali; 3)
  3. il requisito del bilinguismo o del trilinguismo;
  4. un maggiore e più trasparente collegamento del trattamento economico alla produttività individuale e di gruppo;
  5. la garanzia di un trattamento economico uniforme del personale degli enti di cui all’articolo 1, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva intercompartimentale.

(7)  I comparti di contrattazione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di accordi stipulati tra la parte negoziale pubblica e le organizzazioni sindacali aventi titolo per la partecipazione alla contrattazione intercompartimentale.

(8)  Vengono previste apposite aree di contrattazione per il personale dirigenziale in generale, nonché specificamente per la dirigenza scolastica e per la dirigenza medica e veterinaria.

(8/bis)  La contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, si svolge secondo la disciplina di cui alla presente legge e nell’ambito degli obiettivi programmatici impartiti dalla Giunta provinciale all’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali, tenendo conto dei contratti collettivi di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini del trattamento previdenziale e assistenziale si provvede all’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai sensi delle vigenti disposizioni. 4)

(9)  La Provincia autonoma di Bolzano e gli enti da essa dipendenti applicano ai contratti collettivi locali le disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 5)

3)
La lettera b) dell'art. 4, comma 6, è stato prima modificata dall'art. 3, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente così sostituita dall'art. 13, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
4)
L'art. 4, comma 8/bis, è stato inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 17 marzo 2021, n. 3.
5)
L'art. 4, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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