(1) I rapporti di lavoro del personale della Provincia di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge o derivanti dalle fonti normative previste dalla stessa. Eventuali disposizioni di legge o regolamento che introducano discipline nei rapporti di lavoro del personale sopra indicato o di una parte di esso possono essere derogate da successivi contratti collettivi limitatamente alle materie riservate alla contrattazione collettiva e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che una legge provinciale disponga espressamente in senso contrario.
(1/bis) La disciplina dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 avviene anche nel rispetto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. 2)
(2) I rapporti di lavoro di cui al comma 1 sono disciplinati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge. I contratti individuali garantiscono parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
(3) In deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. Non costituisce assegnazione di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse.
(4) La disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio di personale degli enti di cui all’articolo 1 a società o enti privati, per effetto di norme di legge, di regolamento o norme contrattuali, che attribuiscono agli stessi le funzioni o parte delle funzioni esercitate dagli enti di appartenenza. In tali casi vengono sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.
(5) Le determinazioni per l'organizzazione interna degli uffici e la gestione del personale sono assunte dagli organi preposti alla gestione del personale con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, tenuto conto della vigente normativa sulla dirigenza e sulla struttura dirigenziale.