(1) Dalla data di attivazione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria l’articolo 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 11 (Assistenza zooiatrica)
1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige garantisce il servizio di assistenza zooiatrica sul territorio provinciale tramite il veterinario aziendale nell’ambito della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria”.