(1) Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il finanziamento dell’Istituto è assicurato:
(2) Il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato:
(3) Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall’Istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri: