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b) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2015, n. 121)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel B.U. vom 12 maggio 2015, n. 19.

Art. 6 (Disciplina dei piani di attuazione)

(1)Per le zone all’interno delle quali, a seguito della modifica del piano urbanistico disposta ai sensi dell’articolo 5, sono previste attività di commercio al dettaglio che non rientrano nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 2, lettera b), si prescinde dalla modifica del piano di attuazione approvato, qualora i proprietari delle singole aree intendano utilizzare la sola quota disponibile di cui al comma 4, rapportata al proprio lotto.

(2) I criteri di redazione del piano di attuazione, nuovo o modificato, sono quelli determinati dalla Giunta provinciale in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge. Il piano di attuazione contiene quanto previsto all’articolo 38 della legge e le eventuali prescrizioni ai sensi dell’articolo 44/quater della legge. Il piano di attuazione disciplina la distribuzione o la concentrazione delle quote per attività terziarie nonché per attività di commercio al dettaglio all’interno della zona. In caso di piano di attuazione nuovo devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

(3) La predisposizione del piano di attuazione spetta al Comune e, per le zone di competenza provinciale, alla Provincia. È a discrezione del Comune o, per le zone di competenza provinciale, della Provincia assegnare ai proprietari privati la predisposizione del piano di attuazione, qualora sussista un'iniziativa privata. L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrano i proprietari di due terzi dell'area compresa nella zona come modificata ai sensi dell’articolo 5. I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione o per la divisione materiale dei terreni nonché la procura speciale ad un/una rappresentante comune nel procedimento. Il piano di attuazione approvato è notificato al/alla rappresentante dei proprietari, il/la quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può presentare entro 30 giorni uno schema modificato per la costituzione della comunione o per la divisione materiale dei terreni e approvato dai proprietari. In caso di piano di attuazione modificato, i proprietari non devono allegare uno schema per la costituzione della comunione o per la divisione materiale dei terreni e l’iniziativa privata è ammessa anche con il concorso di un solo proprietario, qualora il piano di attuazione non comporti modifiche alla disciplina delle aree appartenenti ad altri proprietari o qualora comporti modifiche alla stessa disciplina in merito alle quali gli altri proprietari abbiano manifestato il proprio consenso.

(4) Al procedimento di approvazione del piano di attuazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 34/bis della legge. Prima della formulazione della proposta di piano di attuazione ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 34, comma 1, della legge, devono essere informati, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge, tutti i proprietari degli immobili presenti nella zona. Gli interessati devono confermare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro disponibilità o meno a cedere tutta o parte della quota disponibile rapportata al proprio lotto, stabilita nella proposta per gli usi terziario o commerciale. La cessione della quota è comunque possibile anche successivamente, purché entro i termini di approvazione fissati all’articolo 32, comma 2 e all’articolo 34, comma 1, della legge. La mancata comunicazione da parte degli interessati entro il predetto termine è da intendersi come diniego alla cessione della quota disponibile per gli usi terziario o commerciale.

(5) Per la formulazione della proposta di piano di attuazione, nel determinare la quota disponibile, va detratta la cubatura concessionata con destinazione “commercio al dettaglio”, nonché quella relativa ai soli locali di vendita nel caso di cubatura concessionata con destinazione diversa dal “commercio al dettaglio”. 3)

3)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 21 gennaio 2016, n. 6.
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