(1) Il datore di lavoro, qualora venga richiesta dalla maggioranza degli operai componenti il cantiere e qualora tale maggioranza sia composta da 12 unità, si impegna all’istituzione di un servizio mensa, mettendo a disposizione a tale scopo le attrezzature necessarie ed un operaio per il servizio cucina.
(2) Se ciò non è possibile al lavoratore viene corrisposto l’importo di euro 1,50 all’ora.