(1) Di norma operai con contratto di lavoro a tempo determinato non possono fruire di interruzioni del lavoro. In caso di motivate esigenze personali il rapporto di lavoro può essere interrotto per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi all’anno.
(2) L’operaio, prima di poter fruire dell’interruzione volontaria, inoltra una domanda scritta al datore di lavoro. Qualora non estino motivi tecnico-organizzativi, tale interruzione viene concessa per iscritto