Il presente disciplinare si applica alle opere di bonifica di competenza provinciale e di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano individuate nell’elenco di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, nonché nell’elenco di cui all’articolo 47, comma 3, della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche.