Il concessionario provvede ad applicare, per quanto di propria competenza, quanto disposto nel capo V della legge provinciale n. 5/2009, recante “Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze”, a tal fine può richiedere l’intervento del personale provinciale in possesso delle qualifiche indicate all’ articolo 42, comma 4, della legge provinciale n. 5/2009.
La gestione amministrativa delle concessioni già rilasciate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, dalla Ripartizione provinciale 30, Opere idrauliche, relativamente ai corsi d’acqua oggetto del presente disciplinare, è trasferita al consorzio di bonifica competente per territorio. Al medesimo consorzio vengono trasferiti parimenti i proventi dei canoni relativi alle concessioni medesime, che il consorzio stesso provvede direttamente ad incassare dai singoli titolari di concessione tramite i ruoli consortili.