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Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
Criteri relativi all'istituzione ed alla gestione del servizio mensa per anziani nonchè alla determinazione dei costi e delle tariffe; revoca della deliberazione 24 febbraio 2003, n. 527 di pari oggetto (modificata con delibera n. 1139 del 19.12.2023)

Allegato A)

Criteri per l’istituzione e la gestione del servizio mensa per anziani e per la determinazione dei relativi costi e tariffe

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l’istituzione e la gestione del servizio mensa per anziani e la determinazione dei relativi costi e tariffe ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”, e successive modifiche.

Articolo 2
Definizione

1. Il “Servizio mensa per anziani” integra le prestazioni già erogate dal servizio di assistenza domiciliare ed è rivolto, di norma, alle persone che hanno superato i sessantacinque anni di età. Il servizio ha lo scopo di garantire almeno un pasto caldo al giorno alle persone anziane e rappresenta un’occasione di socializzazione finalizzata a contrastare l’isolamento sociale.

2. Il servizio è finalizzato inoltre a garantire almeno un pasto caldo al giorno alle persone che, per motivi fisici o psichici, non sono in grado di provvedervi a domicilio in modo autonomo e senza il sostegno di parenti, vicini o volontari.

3. Il servizio può essere esteso anche ad altri gruppi di persone individuabili sulla base di particolari indicatori sociali.

Articolo 3
Autorizzazione alla gestione

1. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali autorizza preventivamente l’istituzione e la gestione del servizio mensa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera u), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, l’ente o l’istituzione che assume la gestione del servizio presenta un’apposita domanda al Direttore/alla Direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali, corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell’atto di costituzione dell’ente o istituzione;

b) copia dello statuto o del regolamento di servizio;

c) planimetria dei locali (in scala 1:100) con indicazione degli arredi;

d) elenco della dotazione di personale con la rispettiva qualifica professionale;

e) descrizione dell’organizzazione del servizio;

f) autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività di mensa;

g) se il servizio mensa non è gestito direttamente dall’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente: copia della convenzione stipulata con l’ente gestore dei servizi sociali o almeno la dichiarazione di intenti - firmata da entrambe le parti - finalizzata alla stipula di un’apposita convenzione.

Articolo 4
Gestione del servizio

1. Il servizio mensa per anziani può essere gestito direttamente da un ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente, oppure dallo stesso affidato a terzi, ossia enti pubblici o privati, associazioni ovvero cooperative senza scopo di lucro. L’assegnazione del servizio a terzi avviene mediante la stipula di una convenzione.

2. Se il servizio non viene offerto direttamente da un ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente, le condizioni per la gestione del servizio stesso devono essere esplicitamente indicate nella convenzione di cui al comma 1. La convenzione deve contenere:

a) i criteri e le modalità di ammissione e di esclusione dell’utente dal servizio;

b) la determinazione delle modalità e delle competenze relative alla rilevazione della situazione economica delle famiglie che richiedono l’applicazione di una tariffa ridotta ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

c) le modalità di determinazione dei costi onnicomprensivi nonché della tariffa massima per un pasto completo;

d) le modalità di emissione delle fatture agli utenti e alle relative famiglie tenuti alla compartecipazione tariffaria;

e) le modalità di pagamento del costo del servizio da parte degli enti gestori dei servizi sociali territorialmente competenti ai gestori del servizio mensa.

3. L’utente del servizio mensa deve essere in possesso di un’apposita tessera personale emessa dal gestore del servizio mensa, che autorizza alla frequenza di tutte le mense per anziani presenti sul territorio provinciale.

4. ll gestore del servizio mensa garantisce in ogni caso il rispetto delle normative vigenti relative alla preparazione, alla produzione e alla somministrazione dei pasti, nonché il rispetto delle fondamentali linee guida per una alimentazione sana e, se necessario, dietetica.

Articolo 5
Costi e tariffe

(1) La Giunta provinciale delibera annualmente, insieme alle tariffe per le prestazioni del servizio domiciliare, le tariffe minime e massime dei pasti a domicilio, la tariffa minima e massima per un pasto completo per la mensa e gli importi congrui dei costi massimi riconosciuti agli enti gestori.

(2) Il gestore del servizio mensa e delle prestazioni pasti a domicilio stabilisce ogni anno la tariffa massima individuale, che non può essere superiore alla tariffa massima stabilita annualmente dalla Giunta provinciale e al prezzo effettivo di acquisto e di produzione, e la trasmette entro il 10 dicembre al competente ufficio provinciale.

(3) Se il servizio mensa o le prestazioni pasti a domicilio vengono gestiti tramite convenzione, la tariffa va preventivamente concordata con l’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente.

 

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