(1) Il comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“1. In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile provvede, in base a criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale, all'erogazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore del vigile del fuoco volontario infortunato o malato, o degli aventi causa.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“3. Le somme erogate non possono essere inferiori agli importi applicati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.”
(3) Il comma 6 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“6. Perdite rilevanti di reddito o retribuzione dovute all'impiego negli interventi sono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dal comune per i vigili del fuoco volontari e dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile per i funzionari delle Unioni di cui all'articolo 2, comma 3. In quest’ultimo caso il rimborso avviene secondo i criteri e le modalità determinati dalla Giunta provinciale.”