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o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 91)
Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, integrazione, parificazione, servizi sociali, invalidi civili, sanità, famiglia e sudtirolesi nel mondo

1)
Pubblicata nel B.U. 28 ottobre 2014, n. 43.

CAPO I
MISURE URGENTI

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)

(1)  Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“4. La Giunta provinciale può stabilire, anche a modifica o integrazione di quanto disciplinato nei commi precedenti, ulteriori modalità e criteri per la presentazione delle domande di agevolazione per le categorie degli interventi di cui all’articolo 2, anche tramite la predisposizione di graduatorie. La Giunta provinciale stabilisce le rispettive risorse finanziarie.”

(2)  Dopo l’articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 74/bis (Finanziamento del recupero di edifici adibiti a convitto per lavoratori e studenti) - 1. A decorrere dal 2015 per il recupero di edifici destinati a convitti per studenti e lavoratori può essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. L'arredamento è escluso dal contributo. I convitti devono essere gestiti da enti senza scopo di lucro oppure da organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche e avere una vetustà di almeno 25 anni. Per questi edifici l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per 20 anni deve risultare da un'apposita convenzione o da un apposito atto unilaterale d'obbligo. In caso di modifica della destinazione d'uso il contributo deve essere restituito.”

(3)  Dopo il comma 1 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 è aggiunto il seguente comma:

“2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014 e 2015.”

(4)  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale 2014. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, recante “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri”) 

(1)  L’articolo 3 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche, è così modificato:

  1. al comma 1 le parole: “presso la Ripartizione provinciale Lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “presso il Dipartimento provinciale Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione”;
  2. al comma 2 la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”.

(2)  L’articolo 4 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così modificato:

  1. nella rubrica la parola “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”;
  2. al comma 1 le parole: “immigrazione” e “Consulta provinciale per l'immigrazione” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “integrazione” e “Consulta provinciale per l’integrazione”.

(3)  Al comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, le parole: “la Ripartizione provinciale Lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”.

(4)  Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così sostituito:

“3. Le modalità di designazione della persona responsabile del Centro di tutela sono stabilite con la procedura di cui all’articolo 18, comma 2, lettera e), del regolamento interno del Consiglio provinciale.”

(5)  Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:

“f) vigila sull'applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela delle vittime delle discriminazioni e per garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento alla direttiva n. 2000/78/CE;

g) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale;

h) sviluppa iniziative per sensibilizzare sulla parità di trattamento e sul principio di non discriminazione;

i) raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;

j) partecipa alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione dei diritti all'uguaglianza;

k) collabora con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.”

(6)  L’articolo 6 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche, è così modificato:

  1. nella rubrica le parole: “Consulta provinciale per l’immigrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Consulta provinciale per l’integrazione”;
  2. al comma 1 le parole: “Consulta provinciale per l’immigrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Consulta provinciale per l’integrazione”;
  3. alla lettera a) del comma 2 le parole: “al fenomeno migratorio” sono sostituite dalle seguenti: “all’integrazione”;
  4. alla lettera c) del comma 2 la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”;
  5. alla lettera a) del comma 3 la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”.

(7)  Al comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”.

(8)  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, recante “Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero”)

(1)  AI comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, e successive modifiche, la parola: "Presidenza" è sostituita dalla parola: "Lavoro".

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1)  L’articolo 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Partecipazione)

1. AI fine di garantire il coinvolgimento e la partecipazione allo sviluppo delle politiche sociali della Provincia, le parti sociali e le associazioni di rappresentanza dell'ambito sociale vengono preventivamente informate e sentite rispetto a modifiche normative nonché ad altre riforme di particolare rilievo nel campo delle politiche sociali.”

(2)  L’articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4 (Sezione ricorsi)

1. È istituita la Sezione ricorsi che decide:

  1. sui ricorsi presentati contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali concernenti l'erogazione delle prestazioni;
  2. sulle controversie in materia di ricovero e di spedalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w).

2. Le decisioni dei comitati tecnici degli enti gestori dei servizi sociali, riguardanti la riduzione o negazione di prestazioni di assistenza economica a causa del mancato rispetto degli obblighi e dei progetti concordati in relazione ai propri doveri di autonomo sostentamento, così come la negazione di prestazioni a seguito dell’assenza dei beneficiari dal territorio provinciale, sono definitive.

3. La Sezione ricorsi è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che la presiede, e da due funzionari degli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.

4. La Sezione ricorsi è organo collegiale perfetto.”

(3) Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, vengono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

“d) dell’età dell’utente;

e) del fabbisogno assistenziale dell’utente.”

(4)  Dopo l’articolo 7/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/quater (Posti letto in case di riposo e centri di degenza)

1. Nei territori nei quali la dotazione di posti letto nei servizi residenziali per anziani accreditati supera il 120 per cento del parametro definito dal piano sociale provinciale, non possono essere realizzati ulteriori posti con finanziamento provinciale.

2. La Giunta provinciale definisce i territori di riferimento.”

(5)  L’articolo 12/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12/bis (Azienda Servizi Sociali)

1. L’azienda è ente pubblico non economico e strumentale dei comuni e delle comunità comprensoriali per la gestione dei servizi sociali. Essa è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile e assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge e dal piano sociale provinciale e quelle che le vengono conferite dagli enti che l’hanno istituita. Se espressamente delegata dall’ente istitutore, svolge le funzioni di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche.

2. Sono organi dell’azienda il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti, cui competono rispettivamente le funzioni di direzione gestionale e di controllo.

3. Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell’azienda alla quale è preposto, secondo le modalità previste dallo statuto. In particolare il direttore verifica i risultati della gestione dell’azienda e dispone le assunzioni del personale. Adotta i regolamenti, fatti salvi quelli di cui al comma 6. Il vicedirettore generale svolge funzioni vicarie del direttore generale. Il vicedirettore generale dirige una delle strutture organizzative dell’azienda.

4. Il direttore generale e il vicedirettore generale dell’azienda sono nominati dalla giunta dell’ente istitutore, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel Bollettino Ufficiale della Regione, con contratto a tempo determinato e devono possedere i requisiti previsti per la nomina a dirigente apicale dell’ente istitutore. La durata dell’incarico non può superare di 6 mesi il mandato della giunta comunale che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta dell’ente istitutore su proposta del presidente della comunità comprensoriale ovvero del sindaco o dell’assessore da questo delegato con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam. Nel caso di azienda già esistente i contratti in essere all’entrata in vigore della presente norma vengono adeguati alla disposizione di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Il collegio dei revisori è nominato dalla giunta dell’ente istitutore secondo la vigente normativa in materia di ordinamento dei comuni. Il compenso è corrispondente a quello fissato dalla Giunta regionale per i revisori dei conti dell’ente istitutore.

6. La giunta dell’ente istitutore approva i programmi di attività dell’azienda, unitamente ad un piano finanziario o bilancio preventivo a dimostrazione dell’equilibrio finanziario dell’esercizio di riferimento, il bilancio economico patrimoniale di fine esercizio o conto consuntivo, la pianta organica del personale dipendente, i regolamenti dei servizi sociali, l’istituzione di nuovi servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi dei servizi ed esercita la vigilanza sull’azienda. Ai fini dell’approvazione della pianta organica del personale o, nel caso di azienda già esistente, dei suoi ampliamenti è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

7. I consigli degli enti istitutori approvano lo statuto dell’azienda e le relative modifiche e, per la parte di competenza, approvano i bilanci pluriennali delle aziende e ne assicurano i finanziamenti annuali.

8. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la vigente normativa provinciale sull’ordinamento delle comunità comprensoriali. Per l’ordinamento del personale si applica quello vigente per l’ente istitutore, salvo che vi sia specifica normativa di settore al riguardo.

9. Il personale dipendente degli enti istitutori, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è trasferito all’azienda nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l’ente istitutore. La giunta dell’ente istitutore stabilisce tempi e modalità del trasferimento.”

(6)  Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Servizi territoriali per l’assistenza e cura)

1. I gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari ambulanti, semiresidenziali e residenziali per persone non autosufficienti attivi in un determinato ambito territoriale istituiscono, in accordo con gli enti locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore, un servizio territoriale unitario sia per l’informazione e l’accompagnamento delle persone non autosufficienti e dei loro familiari che per il migliore coordinamento dei propri servizi ed interventi.

2. Gli ambiti territoriali e le forme organizzative sono definiti dalla Giunta provinciale.

3. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 è possibile uno scambio di dati e informazioni, anche di natura personale e sensibile, tra gli enti partecipanti.

4. La partecipazione a tali servizi territoriali costituisce requisito per l’accreditamento dei servizi.”

(7)  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”)

(1)  Al comma 1 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “fissati dalla Giunta provinciale”.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante “Piano sanitario provinciale 1988 – 1991”)

(1)  L’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 22 (Ricovero di persone nelle residenze per anziani)

1. Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica gravano, tramite l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, direttamente sul fondo sanitario provinciale e sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. I costi per la direzione ed il coordinamento del settore di assistenza e di cura vengono coperti tramite la retta. La Giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell’assistenza in strutture residenziali per anziani.

2. La Giunta provinciale delibera gli schemi tipo delle convenzioni tra l’azienda sanitaria e le strutture residenziali per anziani.

3. La Giunta provinciale determina le caratteristiche tecnico-edificatorie delle strutture residenziali per anziani nonché gli standard di personale delle stesse.

4. La Provincia rimborsa agli enti competenti per la gestione delle strutture residenziali per anziani accreditate le spese, preventivamente autorizzate, sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredamenti ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l'assistenza sanitaria ai lungodegenti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredamenti e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l’importo del contributo assegnato ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene.”

(2)  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante “Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali”)

(1)  Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituito il Centro di specializzazione provinciale per la protesizzazione di arto superiore ed inferiore, che si rende necessaria a seguito di ricovero o di day hospital.”

(2)  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1)  I commi 2 e 3 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:

“2. La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente, avendo fruito di un servizio sanitario erogato sul territorio della provincia di Bolzano, ritiene:

  1. che la propria salute sia stata danneggiata da un errore nella diagnosi o nella terapia quale conseguenza di un’azione od omissione proveniente da soggetti esercenti la professione medica e/o
  2. che la propria salute sia stata danneggiata quale conseguenza dell’omessa o irregolare informazione.

3. La commissione conciliativa è organo indipendente ed imparziale. Essa è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni ed è composta da:

  1. un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, scelto tra una terna di nominativi proposta dal Presidente del Tribunale di Bolzano;
  2. un medico legale, scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano;
  3. un avvocato scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine degli avvocati di Bolzano.”

(2)  Al comma 6 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono soppresse le parole: “, iscritto preferibilmente nell'elenco dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale”.

(3)  I commi 7 e 8 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:

“7. La Provincia, l’azienda sanitaria nonché tutte le aziende ed enti dipendenti dalla Provincia devono collaborare, su richiesta, con la commissione conciliativa.

8. La commissione conciliativa formula a maggioranza dei suoi componenti e per iscritto il suo parere o la sua proposta di conciliazione e la propone alle parti come contenuto di una transazione stragiudiziale.”

(4)  Dopo l’articolo 4/quater della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono inseriti i seguenti articoli 4/quinquies e 4/sexies:

“Art. 4/quinquies (Passaggio all’elaborazione elettronica di dati)

1. La Giunta provinciale definisce mediante uno specifico atto di indirizzo in materia di sanità elettronica interventi per l’innovazione digitale e informatica del servizio sanitario provinciale, fermo restando l’obbligo dei medici del rispetto dell’articolo 8, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

2. In ottemperanza agli obblighi informativi e di monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario ovvero di controllo della correttezza della spesa sanitaria a carico del Servizio sanitario previsti dalle vigenti disposizioni nazionali in materia, i medici dipendenti e convenzionati effettuano l’invio telematico dei dati delle ricette mediche, prescritte in Provincia a carico del Servizio sanitario pubblico, mediante i sistemi informativi messi a disposizione dall’Amministrazione provinciale tramite l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.

3. L’ottemperanza alle norme previste dai commi 1 e 2 da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta costituisce requisito per ottenere e mantenere il convenzionamento con il servizio sanitario pubblico. La non ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni previste dagli accordi collettivi. Nel processo di innovazione digitale e informatica, vanno esaminate soluzioni informatiche di tipo open source.

Art. 4/sexies (Assistenza sanitaria in ambito territoriale tramite medici convenzionati)

1. Fermo restando il rapporto tra paziente e medico di famiglia scelto dal paziente, l’assistenza sanitaria prestata dai medici convenzionati in ambito territoriale è erogata secondo le modalità previste dalle disposizioni statali che promuovono lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

2. La Giunta provinciale definisce le relative linee guida la cui attuazione è demandata all’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.”

(5)  Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e aggiunto il seguente comma:

“10. La ripartizione informatica aziendale è un servizio a livello aziendale. I direttori d’ufficio della ripartizione informatica con tutto il loro personale, nonché lo staff e il personale della direzione di ripartizione rispondono gerarchicamente e funzionalmente al direttore di ripartizione."

(6)  Il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame all'assessore provinciale alla sanità entro il termine di cinque giorni dall'adozione, pena la decadenza. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei 45 giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti divengono esecutivi.”

(7)  Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“2. Al fine di garantire il coinvolgimento e la partecipazione allo sviluppo delle politiche sanitarie della Provincia, le parti sociali nonché gli enti e le associazioni attive nell’ambito sanitario vengono preventivamente informati e sentiti in merito alle modifiche normative nonché ad altre riforme di particolare rilievo che interessano il campo delle politiche sanitarie.”

(8)  Il comma 5 dell’articolo 30 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

“5. Ai fini dell’approvazione del Piano sanitario provinciale il progetto del Piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l'Amministrazione provinciale, presso i comuni della provincia e presso il Consiglio dei Comuni, nonché reso disponibile online. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, nonché su un settimanale. Il progetto del Piano è esposto per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro questo termine singole persone nonché gli enti e le associazioni interessati possono presentare ai comuni, al Consiglio dei Comuni o alla Giunta provinciale osservazioni e proposte di perfezionamento del Piano. Durante questo periodo vengono sentite a livello provinciale le rappresentanze dei pazienti, indipendentemente dalla loro forma organizzativa, le associazioni e confederazioni interessate, nonché le parti sociali. I comuni possono esprimere il loro parere motivato sul progetto del Piano entro i successivi 30 giorni, tenendo conto delle osservazioni e proposte a loro presentate, e lo trasmettono al Consiglio dei Comuni. In ogni caso i comuni trasmettono le osservazioni e proposte a loro presentate al Consiglio dei Comuni. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio dei Comuni esprime poi il suo parere motivato sul progetto del Piano, tenendo conto dei pareri trasmessi dai comuni, e lo trasmette alla Giunta provinciale. Decorso tale termine si prescinde dal parere del Consiglio dei Comuni.”

(9)  Al comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “fruite all’estero, se non coperte da convenzioni internazionali” sono sostituite dalle seguenti: “erogate da prestatori di servizi sanitari ubicati in altri stati membri dell’Unione Europea”.

(10)  Al comma 1 dell’articolo 34/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: “articoli 9 e 10” sono sostituite dalle seguenti parole: “articoli 8, 9 e 10”.

(11)  Dopo l’articolo 35/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 35/ter (Erogazione di prestazioni a titolo gratuito)

1. Il servizio sanitario provinciale eroga a titolo gratuito le prestazioni previste dagli articoli 186, comma 5, e 187, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 194 dello stesso decreto legislativo.”

(12)  Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione del comma 11, stimate in 20.000,00 euro annui, provvede l’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano nell’ambito del proprio bilancio.

(13)  Il comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. Il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario con incarico di direttore deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento al territorio provinciale."

(14)  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, recante “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1)  L’articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Valutazione finale)

1. La Giunta provinciale nomina la commissione che formula il giudizio finale, composta da:

  1. la presidente o il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o una sua delegata o un suo delegato, che la presiede;
  2. una direttrice o un direttore di struttura complessa dell’area chirurgica;
  3. un medico di medicina generale;
  4. una o un rappresentante del Ministero della salute;
  5. una professoressa ordinaria o un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designata o designato dal Ministero della salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica;
  6. una professoressa ordinaria o un professore ordinario dell’area della medicina generale.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nominati su proposta dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1)  La lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituita:

“b) introduzione sul territorio provinciale di una carta vantaggi per la famiglia che consente sgravi economici alle famiglie con figli minorenni. La carta vantaggi permette di acquistare a prezzi scontati o agevolati prodotti e servizi nell’interesse delle famiglie, offerti da istituzioni pubbliche e soggetti privati,”.

(2)  Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

“2. La Consulta per la famiglia è composta da:

  1. l’assessore/assessora competente per la famiglia;
  2. due rappresentanti della Provincia;
  3. due rappresentanti dei Comuni;
  4. un rappresentante dell’economia;
  5. un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
  6. nove rappresentanti delle associazioni per la famiglia;
  7. tre rappresentanti dei servizi a favore delle famiglie.”

(3)  Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Il Presidente/la Presidente della Consulta per la famiglia è l’assessore/assessora per la famiglia.”

(4)  Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunto il seguente periodo:

“In particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di famiglia e la relativa attuazione, i membri della Consulta per la famiglia sono persone di riferimento per le famiglie e per altri organismi non rappresentati nella Consulta.”

CAPO II
SEMPLIFICAZIONI

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, recante “Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti”)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è così sostituito:

“1. Per il periodo in carica la consigliera di parità ha diritto, ove applicabile, al trattamento giuridico ed economico corrispondente a quello di una direttrice d’ufficio dell’amministrazione provinciale con il coefficiente dell’indennità di funzione pari a 0,7.”

(2)  Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è così sostituito:

“1. La consigliera di parità è insediata presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.”

(3)  Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, recante “Disciplina del Servizio sanitario provinciale”)

(1)  Al comma 3/bis dell’articolo 27 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, le parole: “dalla Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Sanità”.

CAPO III
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 2 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  2. la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 e gli articoli 4/ter, 41, 45 e 45/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;
  3. il comma 6 dell’articolo 15 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5;
  4. il comma 2 dell’articolo 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

Art. 14 (Disposizione finanziaria)

(1)  La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2014.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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