In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 241)
Regolamento di esecuzione sull'attività di noleggio autobus

1)
Pubblicato nel B.U. 22 luglio 2014, n. 29.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento disciplina l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata “attività di noleggio autobus”, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e successive modifiche, recante “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente“, e del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

Art. 2 (Competenze della Provincia)

(1)  Spettano alla Provincia:

  1. la verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nel registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore (REN), l’iscrizione nel registro e l’aggiornamento dello stesso;
  2. il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di noleggio autobus;
  3. la tenuta e l’aggiornamento del registro delle imprese esercenti l’attività di noleggio autobus;
  4. l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus;
  5. la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
  6. l’accertamento, la contestazione, la determinazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative e di altri provvedimenti.

Art. 3 (Autorizzazione)

(1)  L’esercizio dell’attività di noleggio autobus è soggetta ad autorizzazione, che consente lo svolgimento dell’attività professionale di noleggio autobus e l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio.

(2)  L’autorizzazione è rilasciata ad imprese, persone fisiche o giuridiche, che hanno una sede effettiva e stabile in provincia di Bolzano.

(3)  L’autorizzazione non può essere rilasciata alle organizzazioni di volontariato ed alle cooperative sociali di tipo A.

(4)  L’autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su domanda.

Art. 4 Requisiti tecnico-organizzativi

(1)  L’impresa deve possedere i seguenti requisiti tecnico-organizzativi:

  1. disporre di un parco autobus per uso noleggio con una vetustà non superiore ad una media di dieci anni rispetto alla prima immatricolazione dei singoli autobus;
  2. disporre di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria nella misura di un autobus per parchi autobus aventi da 10 a 20 mezzi e nella misura di due autobus per parchi autobus aventi oltre 20 mezzi;
  3. disporre di personale conducente in numero non inferiore al 80 per cento del parco autobus di cui alla lettera a); tale percentuale si considera arrotondata per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 e per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,5; per le imprese aventi uno o due mezzi il numero dei e delle conducenti da adibire al servizio deve essere almeno di una unità;
  4. disporre, in provincia di Bolzano o una provincia – anche estera – confinante, di aree o rimesse idonee per lo stazionamento degli autobus compatibili con il numero degli autobus immatricolati per l’attività di noleggio;
  5. adozione di un regime di contabilità separata per le imprese che svolgono contemporaneamente attività di noleggio autobus e servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 5 (Domanda)

(1)  La domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus va presentata all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità e contiene i seguenti dati e le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche:

  1. la denominazione, la sede legale o la sede di stabilimento, il codice fiscale e la partita IVA dell’impresa;
  2. le generalità del/della titolare o del/della legale rappresentante dell’impresa;
  3. l’iscrizione al registro elettronico nazionale (REN), con indicazione del numero di iscrizione;
  4. l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bolzano;
  5. il numero degli autobus da adibirsi all’attività di noleggio immatricolati (con la data di prima immatricolazione) o da immatricolare, i dati identificativi dei mezzi, con la specificazione del numero di autobus attrezzati per accogliere soggetti a ridotta capacità motoria e di quelli acquistati con finanziamenti pubblici;
  6. il numero dei e delle conducenti assunti o da assumere ed il possesso da parte degli stessi della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui all’articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche, o una carta di cui al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, o di cui ad una equivalente disposizione di un altro Stato membro dell’Unione europea in attuazione della direttiva 15 luglio 2003, n. 59;
  7. il numero, il luogo e le caratteristiche delle aree o rimesse per lo stazionamento degli autobus già immatricolati o da immatricolare per l’attività di noleggio.

(2)  Le imprese autorizzate all’attività di noleggio autobus comunicano all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione:

  1. l’intervenuta immatricolazione ad uso noleggio degli autobus;
  2. il numero di conducenti di cui al comma 1, lettera f), e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo;
  3. il numero delle rimesse e aree di stazionamento.

(3)  Ogni modifica deve essere comunicata entro 30 giorni.

Art. 6 (Contrassegno)

(1)  La Provincia rilascia un apposito contrassegno recante la dicitura “noleggio autobus con conducente”, numero e data dell’autorizzazione, che deve essere esposto in maniera ben visibile sugli autobus.

Art. 7 (Registro delle imprese esercenti l’attività di noleggio autobus)

(1)  È istituito il registro elettronico delle imprese esercenti l’attività di noleggio autobus, tenuto dall’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.

Art. 8 (Divieti)

(1)  Per l’attività di noleggio è vietato l’utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici di cui non può beneficiare la totalità delle imprese.

(2)  Il divieto di cui al comma 1 non si applica trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

(3)  Per l’attività di noleggio in provincia di Bolzano è vietato l’utilizzo di autobus con una vetustà di oltre 15 anni dalla prima immatricolazione, fatta eccezione per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico.

Art. 9 (Qualità del servizio)

(1)  Al fine di assicurare la qualità del servizio, le imprese sono tenute a provvedere affinché:

  1. la conduzione del veicolo sia affidata esclusivamente a conducenti regolarmente assunti; il solo possesso di idonea patente di guida non è sufficiente;
  2. durante il servizio non salgano sul mezzo persone impegnate in attività non inerenti al servizio, fatta eccezione per le autorità preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico.

(2)  Gli autobus in servizio devono:

  1. essere puliti e in perfetto stato d’uso;
  2. essere allestiti in modo da assicurare un adeguato comfort ai passeggeri;
  3. disporre di un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia di dimensioni medie per passeggero o di un rimorchio bagagli;
  4. esporre ben visibile il contrassegno e i loghi che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.

(3)  Il personale in servizio deve indossare un abbigliamento confacente al pubblico servizio; deve altresì prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compresi il carico e lo scarico dei bagagli.

(4)  Il personale in servizio ispeziona, al termine di ogni viaggio, l’interno dell’autobus e, nel caso in cui siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, è tenuto a depositarli presso la sede dell’impresa.

Art. 10 (Reclami)

(1)  Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all’impresa e per conoscenza all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.

(2)  L’impresa ha l’obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento, informando per conoscenza l’ufficio provinciale competente.

Art. 11 (Consultazione delle associazioni di categoria e dei consumatori)

(1)  La Provincia, in collaborazione e coordinamento con i comuni e l’Agenzia provinciale per la Mobilità, organizza ogni anno un incontro di consultazione con le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori per verificare stato e criticità del settore e dei servizi e le eventuali proposte per il miglioramento e l’incremento qualitativo del servizio, nonché per individuare azioni comuni e concordate.

Art. 12 (Contributo spese)    delibera sentenza

(1)  Il contributo annuo a carico delle imprese per la tenuta del registro delle imprese esercenti l’attività di noleggio e per l’attività amministrativa svolta dalla Provincia ammonta ad euro 100,00.

(2)  Il contributo spese è raddoppiato per le imprese con più di dieci autobus immatricolati per il noleggio.

(3)  Entro il mese di dicembre va versato il contributo spese per l’anno successivo.

(4)  La Giunta provinciale adegua ogni due anni l’ammontare del contributo spese in base alle variazioni dell’indice del costo della vita rilevate dall’ASTAT nel biennio.

massimeDelibera 22 novembre 2022, n. 863 - Adeguamento ASTAT dei contributi annuali per la tenuta del registro provinciale delle imprese di noleggio di autobus ( DPGP 24/2014) – biennio 2023-24

Art. 13 (Vigilanza e controllo)

(1)  Il personale dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità vigila sull’osservanza del presente regolamento e provvede all’accertamento periodico della permanenza dei requisiti in capo alle imprese.

(2)  La verifica della permanenza dei requisiti indicati è effettuata almeno a cadenza semestrale per i dati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), e a cadenza annuale, a campione, per i restanti dati e dichiarazioni.

Art. 14 (Sanzioni amministrative)

(1)  Si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche, e dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, e successive modifiche.

Art. 15 (Ulteriori provvedimenti)

(1)  In caso di inosservanza delle prescrizioni relative all’autorizzazione, all’esposizione del contrassegno, alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati, nonché alla qualità del servizio e ai reclami, l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità adotta i seguenti provvedimenti, da annotarsi nel registro delle imprese esercenti l’attività di noleggio:

  1. ammonizione;
  2. sospensione dell’autorizzazione;
  3. revoca dell’autorizzazione.

(2)  L’ammonizione consiste nell’invito ad eliminare, entro un termine perentorio e ragionevole, le violazioni riscontrate.

(3)  L’autorizzazione all’attività di noleggio autobus è sospesa da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 40 giorni nei seguenti casi:

  1. a fronte di almeno quattro ammonizioni nel corso di un anno, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all’esposizione del contrassegno, alla qualità del servizio e ai reclami;
  2. a fronte di almeno due ammonizioni nel corso di un anno, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati.

(4)  Qualora l’impresa commetta due o più infrazioni gravi secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, l’autorizzazione è sospesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni.

(5)  L’autorizzazione all’attività di noleggio autobus è revocata quando l’impresa:

  1. non è più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 e 5;
  2. effettua il servizio nonostante la sospensione dell’autorizzazione;
  3. incorre, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni.

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

(1)  Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità istituisce il registro delle imprese esercenti l’attività di noleggio autobus.

(2)  I titolari di licenze comunali per l’attività di noleggio autobus rilasciate dai comuni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, richiedono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del medesimo, la relativa autorizzazione all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità, fermi restando l’efficacia delle licenze comunali e il divieto della loro cessione fino al rilascio della nuova autorizzazione.

(3)  La licenza comunale decade, qualora la nuova autorizzazione non sia richiesta entro il termine perentorio di 90 giorni.

(4)  Il comune competente informa i titolari delle licenze comunali al fine di permettere l’adempimento dell’onere di cui al comma 2.

(5)  I requisiti tecnico-organizzativi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) si applicano decorsi due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(6)  Il requisito tecnico-organizzativo della contabilità separata di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) si applica a partire dall’esercizio 2016.

(7)  Il divieto di cui all’articolo 8, comma 3 si applica decorsi due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActiona) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34
ActionActionb) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991, n. 28 —
ActionActiond) Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
ActionActione) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 1996, n. 2 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6 —
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2009 , n. 40
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 24
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Competenze della Provincia)
ActionActionArt. 3 (Autorizzazione)
ActionActionArt. 4 Requisiti tecnico-organizzativi
ActionActionArt. 5 (Domanda)
ActionActionArt. 6 (Contrassegno)
ActionActionArt. 7 (Registro delle imprese esercenti l’attività di noleggio autobus)
ActionActionArt. 8 (Divieti)
ActionActionArt. 9 (Qualità del servizio)
ActionActionArt. 10 (Reclami)
ActionActionArt. 11 (Consultazione delle associazioni di categoria e dei consumatori)
ActionActionArt. 12 (Contributo spese)   
ActionActionArt. 13 (Vigilanza e controllo)
ActionActionArt. 14 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 15 (Ulteriori provvedimenti)
ActionActionArt. 16 (Disposizioni transitorie)
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2017, n. 36
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 27
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico