1. Ai fini dell’accesso all’assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, valgono i seguenti criteri fondamentali:
a. residenza in provincia di Bolzano ed iscrizione al Servizio sanitario provinciale. Tali requisiti devono sussistere sia all’atto dell’emissione della relativa fattura o nota onoraria, sia all’atto della presentazione della domanda di rimborso e della relativa documentazione presso il Comprensorio sanitario di competenza per scelta medica dell’assistito. Per le persone residenti in provincia di Bolzano, ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali (case di riposo, comunità terapeutiche, carceri, ecc.), situate al di fuori della provincia di Bolzano, si prescinde dall’obbligo d’iscrizione al Servizio sanitario provinciale.
b. prescrizione del proprio medico di scelta (medico di medicina generale, rispettivamente pediatra di libera scelta) o di un medico del Servizio sanitario provinciale per una visita specialistica o prestazione di diagnostica strumentale dietro utilizzo del ricettario del Servizio sanitario nazionale; tale prescrizione deve avere una data di rilascio anteriore a quella di emissione della relativa fattura o nota onorario;
c. per le branche specialistiche, per le quali ai sensi del vigente accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale o con i pediatri di libera scelta è previsto l’accesso alle strutture sanitarie pubbliche senza richiesta del medico curante (branche specialistiche ad accesso diretto), si prescinde dall’obbligo dell’possesso della predetta prescrizione.
2. Ai fini del rimborso delle prestazioni fruite all’estero, previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, alla relativa fattura o nota onoraria, qualora non redatta in lingua italiana, tedesca o inglese, deve essere allegata una traduzione dei contenuti fondamentali (descrizione della/delle prestazioni) in una delle due lingue provinciali. Tale traduzione può essere effettuata dall’interessato stesso mediante dichiarazione di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da un traduttore qualificato o da uno studio di traduzioni professionale.
3. Se una prestazione sanitaria, facente parte dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e prescritta dal medico competente, viene fruita in uno degli altri paesi facenti parte della Comunità europea, il relativo rimborso segue i criteri sull’assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE e della disciplina statale di recepimento.