In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 3 giugno 2014, n. 658
Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia rientranti dai soggiorni-studio all'estero della durata di un anno scolastico o di parte di esso

Allegato

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ALUNNE/DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, RIENTRANTI DAI SOGGIORNI-STUDIO ALL’ESTERO DELLA DURATA DI UN ANNO SCOLASTICO O DI PARTE DI ESSO

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce e sottolinea il significativo valore educativo, formativo e culturale delle esperienze di soggiorno-studio, che le alunne/gli alunni compiono all’estero. Pertanto le Istituzioni scolastiche della Provincia sono invitate a facilitare e favorire tali esperienze.

2. Il soggiorno-studio all’estero è riconosciuto quale parte integrante del percorso formativo personale delle alunne/degli alunni della scuola della Provincia. Le esperienze compiute nel soggiorno-studio all’estero sono valide per la riammissione nell’Istituto di provenienza e sono valutate in funzione del proficuo proseguimento del percorso formativo delle alunne/degli alunni.

3. Il presente regolamento stabilisce, a partire dall’ anno scolastico 2014/2015, in esecuzione dell’articolo 12, comma 3 della legge provinciale del 24 settembre 2010, n. 11, i criteri di valutazione delle alunne/degli alunni che hanno frequentato all’estero fino a un massimo di un anno scolastico o parte di esso. Esso stabilisce inoltre gli obblighi a cui sono soggetti le alunne/gli alunni e le scuole di appartenenza prima, durante e dopo il soggiorno-studio all’estero.

Articolo 2
Obblighi antecedenti al soggiorno-studio all’estero

1. Le alunne/Gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado dell’Alto Adige, che desiderino frequentare un anno scolastico o parte di esso in istituzioni scolastiche all’estero, informano il dirigente scolastico/la dirigente scolastica della scuola di appartenenza, entro il 31 marzo sul proprio desiderio di frequentare all’estero un periodo o l’intero anno scolastico successivo. Esse/Essi comunicano al dirigente scolastico/alla dirigente scolastica, di norma entro il 15 maggio, la scuola che desiderano frequentare all’estero nell’anno scolastico successivo nonché possibilmente la classe e il piano di studi.

2. Di norma entro il termine delle lezioni il Consiglio di classe definisce le competenze di base strettamente necessarie al proficuo proseguimento del percorso formativo nelle materie caratterizzanti l’indirizzo della classe non frequentata nella scuola di appartenza. Le materie caratterizzanti l’indirizzo sono definite a livello di rispettiva Intendenza scolastica, previo confronto con i dirigenti scolastici. Il Consiglio di classe nomina al proprio interno una tutrice o un tutore che eserciti i compiti previsti all’articolo 3.

3. Il dirigente scolastico/La dirigente scolastica stipula con i genitori o con chi ne fa le veci o, nel caso di alunne/alunni maggiorenni, direttamente con gli interessati, prima possibile, un patto formativo che contiene:

  1. il piano di studi seguito all’estero;
  2. gli obblighi di natura informativa e documentale a cui le alunne/gli alunni sono soggette/soggetti;
  3. le competenze di base nelle materie caratterizzanti l’indirizzo della classe non frequentata nella scuola di appartenenza, come definite dal Consiglio di classe secondo il comma 2;
  4. il preavviso dell’obbligatorietà di sostenere, al proprio rientro, prove integrative d’accertamento sulle competenze di base nelle materie caratterizzanti l’indirizzo non affrontate o valutate negativamente nella scuola all’estero.

Articolo 3
Tutrici e tutori

1. La tutrice/Il tutore nominata/o dal Consiglio di classe svolge il ruolo di docente di riferimento e di consulente per le alunne/gli alunni prima, durante e al termine del soggiorno-studio all’estero. Ella/Egli svolge un ruolo essenziale nel seguire e documentare il percorso delle alunne/degli alunni. Ella/Egli relaziona al Consiglio di classe sui progressi negli studi delle alunne/degli alunni e fornisce le informazioni utili al loro reinserimento nella scuola di provenienza. Sostiene, inoltre, le alunne/gli alunni nella scelta delle attività facoltative da svolgere nella scuola ospitante. Questa scelta deve essere orientata il più possibile al rispetto del piano di studi della scuola di provenienza.

CAPO 2
RIENTRO DAL SOGGIORNO-STUDIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Articolo 4
Prove integrative d’accertamento – ammissione alla classe successiva

1. Le alunne/Gli alunni sono obbligate/i a sostenere, entro il 31 agosto, prove integrative d’accertamento nelle materie caratterizzanti l’indirizzo della classe non frequentata oppure valutate negativamente all’estero, al fine di pervenire ad una valutazione globale idonea all’attribuzione del credito scolastico. Le prove vertono sulle competenze di base di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Qualora l’ente estero competente per la valutazione non dovesse rendere ufficialmente note le valutazioni alle alunne interessate/agli alunni interessati entro il 10 agosto, le stesse/gli stessi possono richiedere che le eventuali prove integrative d’accertamento siano sostenute entro una data non successiva al 15 settembre. Le prove integrative d’accertamento possono essere rinviate non oltre il 15 settembre anche in caso di gravi necessità organizzative.

3. Nel valutare la possibilità di ammissione delle alunne/degli alunni alla classe successiva, il Consiglio di classe terrà conto della documentazione relativa alla valutazione della scuola straniera e del risultato delle eventuali prove integrative d’accertamento, oltre che delle indicazioni fornite dalla tutrice/ dal tutore.

Articolo 5
Assegnazione del credito scolastico

1. Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico alle alunne/agli alunni per l’anno scolastico frequentato all’estero, tenendo particolarmente conto della documentazione relativa alla valutazione della scuola straniera, delle indicazioni fornite dalla tutrice/dal tutore e dei risultati delle eventuali prove integrative d’accertamento.

Articolo 6
Iniziative di sostegno successive
alla riammissione

1. Sulla base di un colloquio con le alunne/gli alunni che rientrano dal soggiorno-studio all’estero, successivo alla riammissione e all’assegnazione del credito scolastico, il Consiglio di classe competente individua le opportune iniziative di sostegno e di riallineamento per facilitare alle alunne riammesse/agli alunni riammessi il prosieguo del proprio percorso formativo. Le alunne/Gli alunni interessati sono tenute/i alla frequenza e al rispetto delle predette iniziative.

CAPO 3
RIENTRO DAL SOGGIORNO-STUDIO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

Articolo 7
Iniziative di sostegno al momento della riammissione

1. Il Consiglio di classe valuta, entro tre settimane dal rientro, le esperienze acquisite e le competenze raggiunte dalle alunne/dagli alunni nel soggiorno-studio all’estero, sulla base della documentazione disponibile, delle osservazioni e dei colloqui dei singoli/delle singole docenti con le alunne/con gli alunni e definisce le opportune iniziative di sostegno e di allineamento per facilitare alle alunne/agli alunni il proficuo proseguimento degli studi.

2. Le alunne/Gli alunni sono tenute/i alla frequenza e al rispetto delle iniziative di sostegno e di allineamento individuate dal Consiglio di classe di appartenenza. A loro deve essere garantito un periodo di tempo adeguato per l’allineamento.

Articolo 8
Valutazione intermedia

1. Le alunne/Gli alunni che hanno frequentato meno di un terzo del monte ore di lezione prima di una valutazione intermedia, nella scuola di provenienza, vengono valutate/i solamente nelle materie per le quali sono stati forniti sufficienti elementi di valutazione dalla scuola straniera, eventualmente completati da altri elementi di valutazione raccolti dalle/dai docenti dopo il rientro delle alunne/degli alunni.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 238
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 821
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico