La valutazione delle domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico/tecnica competente in acustica sarà effettuata, dall’Ufficio Aria e rumore, secondo i citati criteri, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
La non occasionalità dell’attività svolta è valutata tenendo conto della durata, del numero e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.
Le altre attività in campo acustico che non rientrano in quelle dell’acustica ambientale, quali ad esempio le misurazioni effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ai fini della maturazione del periodo richiesto dall’articolo 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, hanno valenza integrativa.
Sulla base del riconoscimento dei requisiti, i nominativi dei tecnici competenti saranno iscritti in apposito elenco conservato presso l’Ufficio Aria e rumore e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia provinciale per l’ ambiente.
I tecnici competenti in acustica ambientale, riconosciuti da altre Regioni e dalla Provincia autonoma di Trento, possono esercitare l’attività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, previa trasmissione all’Ufficio Aria e rumore, di copia dell’atto di riconoscimento adottato dalle altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Trento.
Ad istruttoria conclusa e sulla base delle valutazioni espresse, l’iscrizione oppure la non iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica sarà comunicata ai richiedenti.