L’obbligo di formazione riguarda il personale addetto alle seguenti attività:
Categoria A)
- produzione e preparazione di alimenti facilmente deperibili;
- produzione e preparazione di alimenti destinati a un’alimentazione particolare;
- produzione e preparazione di pasti per scuole, ospedali e strutture assistenziali.
Categoria B)
- somministrazione di alimenti;
- produzione e preparazione di alimenti non facilmente deperibili;
- trasporto e vendita di alimenti che richiedono particolari temperature di conservazione.
Per il personale che non rientra nelle categorie A e B e per gli addetti e le addette alla produzione primaria di cui all’art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 non sono previsti obblighi di formazione. Per questi rimane valido l’obbligo d’istruzione senza necessità di relativa documentazione.