(1) Ai giovani e alle giovani del servizio volontario estivo spetta un rimborso spese a conclusione del servizio, che viene anticipato dai promotori.
(2) La Provincia, a conclusione del servizio, liquida ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte del singolo/della singola giovane.