(1) I promotori del servizio volontario estivo che intendono impiegare giovani nei settori di cui all’articolo 4, comma 3, della legge devono presentare la relativa domanda all’Ufficio entro il termine perentorio del 31 maggio.
(2) La domanda, redatta sui moduli predisposti dall’Ufficio e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del promotore, contiene:
(3) Alla domanda vanno allegati lo statuto e l'atto costitutivo del promotore, nonché la deliberazione del promotore che autorizza l'impiego di giovani per il servizio volontario estivo.
(4) L’Ufficio esamina le domande e, in presenza dei presupposti previsti, le approva.