(1) Nella formazione della graduatoria per l’approvazione delle domande di cui all’articolo 17 si applicano i criteri di precedenza di cui all’articolo 2, comma 1.
(2) Vengono comunque favorite le iniziative a favore di anziani, giovani, gruppi socialmente emarginati e persone affette da malattie psichiche e fisiche.