(1) I promotori del servizio sociale volontario che intendono impiegare volontari e volontarie nei settori di cui all’articolo 4, comma 2, della legge devono presentare la relativa domanda all’Ufficio. Le domande possono essere presentate due volte l’anno, entro i termini perentori del 28 febbraio e del 31 luglio.
(2) La domanda, redatta sui moduli predisposti dall’Ufficio e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del promotore e dalla persona che intende prestare servizio, contiene:
(3) Alla domanda vanno allegati lo statuto e l’atto costitutivo del promotore, nonché la deliberazione che autorizza l’impiego di volontari e volontarie del servizio sociale.