(1) Per percepire l’indennità di cui all’Art. 19, le persone aventi diritto devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico entro le seguenti scadenze, riferite ai sotto elencati periodi di sospensione:
(2) Alla domanda va allegata la dichiarazione nella quale il datore di lavoro, per i periodi sopraindicati, dichiara il numero delle ore in cui la persona è stata collocata effettivamente in cassa integrazione guadagni.