(1) Per percepire l’indennità di cui all’articolo 10 le persone beneficiarie dell’indennità AspI devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione dell’erogazione dell’ammortizzatore sociale statale.
(2) Per percepire l’indennità di cui all’articolo 10 coloro che non beneficiano dell’indennità AspI devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data del licenziamento.