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f) Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 51)
Criteri di concessione dell’indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e misure anticrisi

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1)
Pubblicato nel B.U. 8 aprile 2014, n. 14.

Art. 12 (Requisiti)

(1) Per percepire l’indennità di cui all’articolo 10 le persone disoccupate di cui all’articolo 11 devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. essere domiciliate e residenti in provincia di Bolzano al momento della presentazione della domanda;
  2. aver cessato la propria attività lavorativa per motivi riconducibili alla crisi economica; l’erogazione dell’indennità è subordinata al rilascio, da parte dell’ultimo datore di lavoro, di una dichiarazione attestante che la risoluzione del contratto o il suo mancato rinnovo è avvenuto a causa della crisi economica; nel caso di dimissioni per giusta causa di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e), tale circostanza può essere attestata con una dichiarazione della persona interessata;
  3. essere in possesso dello stato di disoccupazione ed aver sottoscritto il relativo patto di servizio durante il periodo di fruizione dell’indennità ed essere inoltre disponibili ad accettare le offerte di lavoro proposte dai servizi competenti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42;
  4. avere un’anzianità lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro di almeno 180 giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro; per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle agenzie di somministrazione lavoro, il computo dei 180 giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell’arco degli ultimi 12 mesi antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
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ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
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