(1) L’indennità di cui all’Art. 10 è riconosciuta a coloro che subiscono uno dei seguenti eventi di disoccupazione per ragioni riconducibili alla crisi economica:
(2) Per gli eventi di disoccupazione di cui al comma 1, lettere a) e c), l’indennità è riconosciuta a coloro che alla data del licenziamento hanno un’età inferiore ai 50 anni ovvero un’età pari o superiore a 55 anni.