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z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 11)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Legge finanziaria 2014)

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1)
Pubblicata nel numero straordinario 1 del B.U. 10 aprile 2014, n. 14.

Art. 13 (Adeguamento della struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale)

(1) Gli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti e dopo l’Art. 4 (è inserito l’articolo 4/bis:

“Art. 3 (Articolazione della struttura dirigenziale)

1. La struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale è articolata in:

  1. Segreteria generale;
  2. Direzione generale;
  3. dipartimenti;
  4. non più di 25 ripartizioni;
  5. non più di 160 uffici.

2. Per settori di particolare complessità possono essere previste nell’ambito dei singoli dipartimenti o delle singole ripartizioni apposite aree funzionali, cui viene preposto in prevalenza personale dirigente in servizio.

3. Alle strutture dirigenziali è preposto il personale dirigenziale delle corrispondenti posizioni dirigenziali.

4. La specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, le aree nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi sono determinati con regolamento di esecuzione.

5. Ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura dirigenziale e degli enti ed aziende strumentali comunque denominati della Provincia, nonché ai fini della chiarezza e trasparenza dell’attività amministrativa in senso lato, con regolamento di esecuzione possono essere soppressi, accorpati o riorganizzati gli enti strumentali, le aziende, le agenzie, le fondazioni e gli organismi vari costituiti nell’ambito delle materie di competenza della Provincia. In tale contesto il numero delle strutture dirigenziali e il contingente del personale della Provincia possono essere adeguati nella misura strettamente necessaria.

6. Il personale dirigenziale preposto alle ripartizioni e agli uffici ha la facoltà di delegare l’adozione di provvedimenti di propria competenza ai direttori /alle direttrici d’area e ai coordinatori/alle coordinatrici di servizio.

Art. 4 (Segreteria generale)

1. Il segretario/la segretaria generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. Esso/essa:

  1. vigila sulla correttezza giuridica e la copertura finanziaria dei provvedimenti da adottarsi dalla Giunta provinciale;
  2. cura i rapporti con la Corte dei Conti, le istituzioni statali e l’Unione europea;
  3. istruisce i ricorsi gerarchici;
  4. provvede al rogito dei contratti nei quali l’amministrazione provinciale è parte e all’autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell’interesse dell’amministrazione provinciale stessa;
  5. esercita le funzioni di direttore/direttrice di dipartimento nei confronti delle ripartizioni collocate alle sue dipendenze e di direttore/direttrice di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree eventualmente costituite nell’ambito della Segreteria generale.
  6. esercita le funzioni di segretario/segretaria della Giunta provinciale e verifica l’attuazione delle decisioni.

2. In caso di assenza o impedimento del segretario generale/della segretaria generale le sue funzioni sono esercitate dal vice segretario generale/dalla vice segretaria generale.

Art. 4/bis (Direzione generale)

1. Il direttore generale/la direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della componente della Giunta provinciale competente per la riorganizzazione dell’amministrazione provinciale e per la semplificazione delle procedure amministrative, cui relaziona periodicamente sull’attività svolta.

2. Il direttore/la direttrice generale:

  1. provvede alla verifica della struttura dirigenziale e delle attività dell’amministrazione e delle connesse procedure;
  2. verifica l’impiego delle risorse finanziarie e umane;
  3. provvede alla supervisione della dirigenza e alle relative procedure di selezione.

3. Il direttore/La direttrice generale esercita le funzioni di direttore/di direttrice di dipartimento e, in quanto compatibile, di direttore/di direttrice di ripartizione e d’ufficio nei confronti delle ripartizioni, uffici ed aree funzionali posti alle sue dipendenze per lo svolgimento dei compiti assegnatigli/assegnatele.

4. Il direttore/la direttrice generale convoca la conferenza dei direttori di dipartimento nonché dei direttori di ripartizione per coinvolgerli, con la partecipazione del segretario generale/della segretaria generale, in aspetti organizzativi, strutturali e procedurali di natura generale.

Art. 5 (Il Dipartimento)

1. Il dipartimento raggruppa le ripartizioni, le aree funzionali nonché gli uffici posti alle dipendenze di ciascun/ciascuna componente di Giunta in ragione della ripartizione degli affari ai sensi dell’articolo 52, comma 3, dello Statuto di autonomia e dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5. Il/la Presidente della Provincia può istituire un apposito dipartimento per le strutture dirigenziali di sua competenza e non collocate nella segreteria generale.

2. Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra le strutture dirigenziali.

3. La denominazione dei dipartimenti è determinata con il decreto di ripartizione degli affari tra i/le componenti della Giunta provinciale.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale nomina a tempo determinato il segretario/la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale nonché i direttori/le direttrici di dipartimento, di ripartizione e di ufficio.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

“3. La nomina del segretario generale/della segretaria generale avviene su proposta del/della Presidente della Provincia, per la durata di cinque anni; la nomina a direttore o direttrice di dipartimento avviene su proposta del/della componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del/della proponente; la nomina a direttore o direttrice di ripartizione e di ufficio avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, d’intesa con il/la Presidente della Provincia, sentito il segretario generale/sentita la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale o di dipartimento preposto/preposta, per un periodo di quattro anni.”

(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è inserito il seguente comma:

“3/bis. La nomina del direttore/della direttrice generale avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, per la durata di cinque anni.”

(5) Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

“6. La funzione di vice segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore/vice direttrice generale è assegnata a un direttore/una direttrice di dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione su proposta del/della Presidente della Provincia o del/della componente di Giunta competente, sentito/sentita rispettivamente il segretario/la segretaria generale o il direttore/la direttrice generale.”

(6) L’ articolo 7 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è abrogato.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 60.000,00 euro annui, si provvede con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 02100 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e seguenti.”

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