(1) Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2014 spese nella misura indicata nella tabella medesima. 2)
(2) Per l’attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2014 e per il quadriennio 2015-2018 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi finanziari dal 2015 al 2018 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.
(3) Per le finalità indicate al comma 2 l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2014 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2014-2018, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi finanziari precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 2015 al 2018 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio finanziario 2014.