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Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
Criteri di concessione di contributi per spese correnti ai Comuni ed alle Comunità Comprensoriali ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale del 21 dicembre 2011, n. 15 “lotta alla dipendenza dal gioco" (modificata con delibera n. 296 del 15.03.2016)

Allegato

Criteri di concessione di contributi per spese correnti ai Comuni ed alle Comunità Comprensoriali ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale del 21 dicembre 2011, n. 15 “lotta alla dipendenza dal gioco”.

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l’assegnazione di contributi ai Comuni ed alle Comunità Comprensoriali ai sensi della legge provinciale del 21 dicembre 2011, n. 15 per lo svolgimento di iniziative di prevenzione e riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi i Comuni e gli enti gestori dei servizi sociali delegati, che organizzano o svolgono nel territorio provinciale e senza fini di lucro le attività di cui all’articolo 3 dei presenti criteri.

Articolo 3
Attività ammesse a finanziamento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 della legge provinciale del 21 dicembre 2011, n. 15 sono ammesse a finanziamento le attività, che si riferiscono alle priorità descritte nel piano di settore dipendenze 2013 - 2018 (deliberazione della Giunta Provinciale del 21.01.2013 n. 106):

• pianificazione ed organizzazione di campagne sulla problematica del gioco d’azzardo;

• promozione di misure preventive attraverso la sensibilizzazione e l’informazione della collettività, dei Comuni, dei familiari di persone dipendenti dal gioco;

• attivazione di un percorso formativo per i gestori delle sale gioco, in cooperazione con i Comuni interessati, per migliorare la tutela dei giocatori;

• incentivare la formazione di gruppi di auto-aiuto per giocatori patologici e loro familiari.

2. La “Rete contro il gioco d’azzardo patologico”, coinvolgendo esperti locali e tenendo conto del piano di settore dipendenze, determina annualmente un piano d’azione per l’intero settore del gioco d’azzardo patologico.

Articolo 4
Ammontare del contributo

1. Per le domande di attività correnti e le iniziative viene concesso un contributo massimo del 90 per cento della spesa ammessa.

2. Il contributo concesso non può essere superiore al contributo richiesto; le spese ammesse vengono confrontate con le entrate previste per quel tipo di attività.

3. Per la spesa ammessa e rendicontata non può essere concesso un’ulteriore con¬tributo provinciale.

Articolo 5
Requisiti per l’ammissione

1. Possono accedere al contributo i Comuni e gli Enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi degli articoli 10, 20/bis e articolo 29, comma 4 Legge Provinciale del 30 aprile 1991 n. 13.

Articolo 6
Termine di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal / dalla legale rappresentante dell’ente, redatta su apposito modulo, deve essere presentata all’Ufficio provinciale competente della Ripartizione politiche sociali entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.

2. Nel caso d’inoltro a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale di spedizione.

3. In presenza di residua disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio, possono essere accettate domande presentate oltre il termine sopraccitato e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno di riferimento.

Articolo 7
Documentazione

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione programmatica per l’attività prevista per l’anno di riferimento, allegando una lista delle singole iniziative con una descrizione completa riguardante il gruppo target, gli obiettivi, il periodo e la durata, il luogo e le modalità di esecuzione;

b) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, corredata di dati statistici con l’indicazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati (escluse le domande, che vengono presentate per la prima volta);

c) una dichiarazione che per le iniziative e la somma rendicontata, non sono state fatte ulteriori domande di contributo presso l’amministrazione provinciale;

Il responsabile del procedimento assegna agli interessati, a pena di decadenza, un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per regolarizzare, rettificare o integrare la documentazione.

2. L’ente richiedente è tenuto a segnalare tempestivamente all’ufficio competente ogni variazione significativa in relazione alla do¬manda di contributo presentata.

Articolo 8
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese correnti:

a) spese per iniziative;

b) spese per il personale dipendente e non: stipendi, imposte e oneri sociali, accantonamenti al fondo TFR, compensi, spese per aggiornamento e rimborsi spese, spese per aggiornamento e rimborsi spese per collaboratori volontari e spese per il servizio mensa;

c) spese per gli utenti;

d) spese per la produzione;

e) spese amministrative: riscaldamento, pulizia, acqua, luce, spese postali e telefoniche, imposte e tasse, cancelleria, materiale di facile consumo, abbonamenti a giornali e riviste, massimo 2 quote associative, assicurazioni e manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchine e automezzi nonché spese per piccoli acquisti fino ad un valore massimo complessivo di Euro 2.500,00;

f) canoni di locazione e spese condominiali: a fronte di un utilizzo minimo di 30 ore settimanali la spesa viene ammessa per intero – in caso di utilizzo inferiore la spesa ammessa viene ridotta in proporzione.

2. Le retribuzioni corrisposte ai dipendenti dell'ente richiedente non possono essere né inferiori a quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro né superiori a quelle previste per i dipendenti provinciali di pari qualifica. Al personale assunto e in possesso di una esperienza professionale già acquisita per il settore di attività in cui viene impiegato può essere attribuito un riconoscimento di anzianità corrispondente all’esperienza professionale acquisita.

3. I compensi da corrispondere sia ai liberi professionisti/alle libere professioniste che ai lavoratori/alle lavoratrici autonomi occasionali o coordinati e continuativi, nel caso in cui siano disciplinati dalla Giunta provinciale, non possono superare gli importi prescritti.

Art. 9
Valutazione delle domande

1. Le domande di contributo sono esaminate da una commissione composta da due funzionari degli uffici provinciali competenti e da una/un rappresentante della rete contro il gioco d’azzardo patologico.

2. La commissione valuta le domande in base alle linee guida del piano d’azione della rete contro il gioco d’azzardo patologico.

3. È accordata la preferenza alle domande presentate congiuntamente da più comuni.

Art. 10
Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

a) la domanda di liquidazione del contributo;

b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, fino all’importo del contributo concesso. Dall’elenco devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa;

c) una dichiarazione sostitutiva del/della legale rappresentante dell’ente che attesti:

1) che le predette spese sono state sostenute;

2) l’avvenuto svolgimento dell’attività ammessa a contributo;

3) che tutti i documenti originali di spesa sono in possesso dell’ente;

d) una relazione sulle attività svolte.

2. Il rendiconto deve essere presentato entro il 30 aprile dell’anno successivo al provvedimento di concessione del contributo o di imputazione della spesa, se diverso.

3. Tutti i documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e quietanzati;

b) essere emessi a nome dell’ente beneficiario del contributo;

c) riferirsi strettamente al programma di attività a cui si riferisce la domanda di contributo.

4. I documenti di spesa devono essere emessi nell’anno di concessione del contributo o riferirsi a tale anno. Se è stata prevista un’attività su più anni, i documenti devono essere emessi nell’anno di imputazione della relativa spesa.

5. I documenti di spesa per progetti o iniziative che, per motivi non prevedibili al momento della presentazione della domanda di contributo e indipendenti dalla volontà dell’ente richiedente, non si concludono entro l’anno solare di riferimento, possono essere emessi nell’anno seguente, previa comunicazione debitamente motivata dello slittamento dell’iniziativa o del progetto. In tali casi è comunque necessario motivare anche in sede di rendiconto l’avvenuto rinvio del termine dell’iniziativa o del progetto.

Articolo 11
Pubblicazione dei sostegni ricevuti

1. Gli enti che ricevono contributi sono tenuti a rendere noto nella forma idonea su tutte le eventuali pubblicazioni o informazioni alla popolazione che le iniziative sono finanziate dalla Ripartizione politiche sociali della Provincia Autonoma di Bolzano.

Articolo 12
Riduzione del contributo

1. Qualora la disponibilità non sia sufficiente per concedere un contributo a tutti i richiedenti, la commissione determinerà quali di queste corrispondono alle attività considerate prioritarie e, se necessario, i contributi verranno ridotti in maniera proporzionale.

Art. 13
Controlli

 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.

2. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

 

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