a) Il direttore dell'Agenzia per l'ambiente ed i competenti direttori d'ufficio esaminano le domande di contributo e le valutano secondo i seguenti criteri:
• qualità e valore didattico-scientifico dell'iniziativa;
• congruità delle spese con riguardo alle finalità della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26;
• capacità di incidenza sulla sensibilità ecologica dell'opinione pubblica;
• rilevanza dell'iniziativa (di interesse locale o provinciale) con particolare attenzione alle esigenze del territorio provinciale.
b) L'esame delle domande è effettuato in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi previsti in bilancio.
c) Il contributo viene concesso dall'Assessore all'ambiente.
d) Domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene integrata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta verranno respinte ed archiviate.
e) Non sono prese in considerazione le iniziative rivolte solo ai soci o dipendenti del beneficiario.