(1) L’articolo 7, comma 7 del decreto del Presidente dalla Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, è sostituito come segue:
“7. Qualora al locatario od alle persone iscritte nell’elenco di locatari sono affidati minorenni, ai fini della valutazione della capacità economica i compensi per l’affidamento concessi ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, sono considerati nella misura del 20%. Questa disposizione si applica a partire dal 1º gennaio 2014.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.