(1) L’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:
„Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, in esecuzione della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata legge.”
(2) L’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:
„Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- „Ufficio”: l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari;
- „tecnico responsabile”: il tecnico o la tecnica responsabile, preposto o preposta agli impianti a fune ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge;
- „piccolo comprensorio sciistico”: un comprensorio sciistico con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone l’ora; ai fini del calcolo della portata complessiva non si considerano gli impianti di arroccamento senza una propria pista da sci.”
(3) Dopo l’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, sono inseriti i seguenti articoli 25/bis e 25/ter:
„Art. 25/bis (Contratti di servizio)
1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell’articolo 15/bis della legge, i requisiti minimi per la conclusione di contratti di servizio tra i comuni e i titolari di concessioni di impianti di risalita di paese e impianti a fune di piccoli comprensori sciistici.
2. Con la sottoscrizione del contratto di servizio il titolare della concessione si impegna a garantire:
- la prestazione del servizio almeno nel periodo compreso fra l’inizio delle festività natalizie e la conclusione delle vacanze scolastiche di Carnevale, purché le condizioni nevose e meteorologiche consentano l’esercizio in sicurezza;
- i seguenti orari minimi di apertura, purché il manto nevoso e le condizioni meteorologiche consentano l’esercizio in sicurezza: almeno sei ore al giorno durante le domeniche e i giorni festivi e, mediamente, almeno quattro pomeriggi feriali alla settimana della durata minima di tre ore;
- tariffe agevolate sui biglietti giornalieri e stagionali per bambini, giovani, famiglie e anziani; il prezzo del biglietto giornaliero per adulti deve essere di almeno il 20 per cento inferiore a quello applicato dal consorzio tariffario di appartenenza o, in mancanza, dal comprensorio sciistico più vicino non rientrante nella categoria dei piccoli comprensori sciistici.
3. Il contratto di servizio può riguardare anche solo singoli impianti di piccoli comprensori sciistici.
4. Con la sottoscrizione del contratto di servizio il comune si impegna a corrispondere un indennizzo adeguato, che viene determinato anche tenuto conto dell’eventuale impegno assunto dal titolare della concessione a:
- predisporre e mettere a disposizione ulteriori infrastrutture per gli sport invernali;
- garantire lo sgombero e la messa a disposizione di parcheggi;
- garantire l’accessibilità agli impianti mediante itinerari sciistici e servizi navetta.
Art. 25/ter (Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici)
1. Ai sensi dell’articolo 15/bis della legge, nell’allegato G del presente regolamento è riportato l’elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici.
2. Se un piccolo comprensorio sciistico di cui all’allegato G viene collegato mediante impianto a fune con un altro comprensorio sciistico con superamento della portata complessiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), esso rimane inserito nell’elenco per un periodo transitorio di tre stagioni invernali.
3. L’elenco di cui all’allegato G è modificato con delibera della Giunta provinciale.”