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Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi secondo l'articolo 81 della Legge Provinciale n. 7 del 5 marzo 2001 (modificata con delibera n. 417 del 08.05.2018 e delibera n. 739 del 05.09.2023)

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per investimenti nel settore sanitario

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento delle strutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2
Beneficiari

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi a fondazioni, enti e consorzi pubblici e privati, cooperative sociali, comitati e associazioni, con o senza fini di lucro, in considerazione della disposizione “de minimis”, del regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

2. I contributi non possono essere concessi all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Art. 3
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata al competente ufficio della Ripartizione provinciale Sanità, di seguito denominato Ufficio, prima della realizzazione dell’investimento.

2. La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ed entro il termine perentorio del 31 gennaio dello stesso anno.

3. La domanda con i relativi allegati, firmata dal/dalla legale rappresentante, può essere consegnata a mano, inviata tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, sottoscritta con firma elettronica qualificata. In caso di inoltro con lettera raccomandata fa fede la data del timbro postale.

4. La domanda e i relativi allegati sono redatti sugli appositi moduli cartacei o digitali predisposti dall’Ufficio, scaricabili dal sito internet della Ripartizione provinciale Sanità.

5. La domanda deve essere affrancata con contrassegno telematico ovvero con marca da bollo. L’eventuale esenzione deve essere indicata.

Art. 4
Documentazione

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante che la persona giuridica esercita per statuto attività di assistenza sanitaria;

b) dichiarazione che per lo stesso scopo non è stata presentata domanda ad altro ufficio provinciale o ad altro ente pubblico;

c) copia autentica dello statuto e dell’atto costitutivo, qualora la domanda sia presentata per la prima volta, o nel caso in cui tali documenti siano stati modificati o integrati;

d) dichiarazione inerente alla ritenuta di acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;

e) dichiarazione inerente alla posizione relativa all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

f) esposizione dei motivi che giustificano l’acquisto o il lavoro progettato;

g) in caso di lavori: progetto di massima oppure progetto definitivo o esecutivo, preventivi di spesa e relazione tecnica illustrativa dettagliata;

h) in caso di acquisti: almeno tre diversi preventivi di spesa;

i) piano di finanziamento;

j) benestare sul progetto dell’ufficio provinciale competente in materia di igiene e salute pubblica, rilasciato con decreto dell’Assessore/Assessora provinciale alla Sanità;

k) tutti i pareri, le autorizzazioni e i titoli giuridici previsti dalla legislazione vigente;

l) verbale di approvazione dell’organo competente relativo agli acquisti o ai lavori;

m) elenco delle attrezzature acquistate negli ultimi cinque anni con indicazione del relativo valore.

Art. 5
Istruttoria delle domande

1. L’Ufficio esamina le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e determina l’ammontare del relativo contributo.

2. Per la valutazione dei progetti e dei rela-tivi preventivi, l’Ufficio può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

3. L’Ufficio può richiedere la rettifica o l’integrazione della domanda con eventuali dati o documenti ritenuti necessari all’istruttoria.

4. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, la domanda deve essere rettificata o integrata. In caso di mancato adempimento, la domanda è archiviata.

Art. 6
Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, relative allo svolgimento di attività rientranti nella programmazione sanitaria provinciale:

a) spese per interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture;

b) spese per interventi di acquisto o rinnovo di arredamento, attrezzature, mobili e macchinari d’ufficio;

c) spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi informatici nonché per l’acquisto, lo sviluppo e l’installazione del necessario software;

d) spese per l’acquisto di dispositivi medici, inclusi i prodotti medici;

e) spese tecniche e di progettazione.

Art. 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:

a) spese non rientranti nella programmazione sanitaria provinciale;

b) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, dichiarata detraibile dall’ente;

c) spese per l’acquisto di terreni;

d) spese per l’acquisto di materiale di consumo;

e) ogni altra spesa per la quale non sono stati forniti sufficienti chiarimenti o adeguata documentazione;

f) tutte le spese per attività non conformi agli obiettivi di cui all’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 8
Percentuali di contributo

1. Sulla base delle risorse disponibili, può essere concesso un contributo fino al 75% della spesa ammessa per:

a) interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività sanitarie;

b) l’acquisto di dispositivi medici necessari all’effettuazione di attività preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.

2. Sulla base delle risorse disponibili può essere concesso un contributo fino al 50% della spesa ammessa per:

a) l’acquisto o il rinnovo di arredamento, attrezzature, mobili e macchinari d’ufficio;

b) l’acquisto di dispositivi medici non destinati all’effettuazione di attività preventive, diagnostiche e riabilitative;

c) l’acquisto e l’installazione di sistemi informatici nonché l’acquisto, lo sviluppo e installazione del necessario software.

3. Se la realizzazione dell’intervento avviene nel periodo di due o più anni, deve essere presentato l’intero progetto e l’Ufficio valuta l’entità del progetto e la presumibile durata della sua realizzazione.

4. In caso di interventi pluriennali sono agevolabili eventuali maggiori costi – purché preventivamente comunicati all’Ufficio – solo se inizialmente non prevedibili e solo se non riconducibili ad aumenti dei prezzi o a errori di progettazione. I maggiori costi sono agevolabili unicamente se risultano pari ad almeno il dieci per cento dei costi originariamente preventivati.

5. Sono consentite modifiche alle tipologie degli investimenti programmati entro l’esercizio finanziario di competenza in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa, purché comunicate all’Ufficio che ne verifica l’ammissibilità, prima dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo.

6. Gli interventi agevolati non possono iniziare prima dell’esercizio in cui è presentata la relativa domanda di contributo.

Art. 9
Priorità

1. Se la disponibilità finanziaria sul capitolo del bilancio provinciale è insufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, le medesime sono soddisfatte secondo il seguente ordine di priorità:

a) contributi destinati a interventi di ristrutturazione già in corso, secondo le priorità della programmazione sanitaria provinciale;

b) contributi destinati alla costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e al miglioramento delle strutture;

c) contributi destinati all’acquisto di arredamenti nell’ambito di una ristrutturazione.

2. Le ulteriori domande sono soddisfatte riducendo proporzionalmente le percentuali di contributo, sulla base della disponibilità residua e delle priorità previste dalla programmazione sanitaria provinciale.

Art. 10
Rendicontazione

1. I contributi sono liquidati sulla base dell’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati e documentati. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l’agevolazione è ridotta in proporzione.

2. Le tipologie di investimento risultanti dalla documentazione di spesa devono corrispondere a quelle ammesse a contributo, sulla base dei preventivi o dei progetti presentati.

3. La regolare esecuzione di lavori o acquisti è accertata dall’Ufficio come di seguito riportato:

a) nel caso di acquisto di arredamenti e dispositivi medici, sulla base delle fatture regolarmente quietanziate ovvero di altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;

b) nel caso di lavori edili, sulla base delle fatture regolarmente quietanziate e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell’investimento, ovvero della dichiarazione del soggetto richiedente sulla regolare effettuazione dell’investimento, qualora non sia previsto il direttore dei lavori.

4. La liquidazione del contributo relativo a lavori edili di importo superiore a 150.000,00 Euro (IVA esclusa) può essere disposta dall’Ufficio anche in più rate, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

5. Il rendiconto deve essere presentato entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.

6. Tutta la documentazione contabile deve essere presentata in originale e in foto-copia, numerata progressivamente e corredata da un elenco con l’indicazione delle fatture, unitamente alla domanda di liquidazione redatta sul modello predisposto dall’Ufficio.

7. I documenti di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge e intestati al soggetto richiedente il contributo.

Articolo 11
Obblighi

1. Relativamente ai beni agevolati di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), e comma 2, i beneficiari si obbligano a utilizzarli effettivamente nell’ambito della propria attività fin dalla liquidazione del contributo e a non modificarne la destinazione economica per un periodo di tre anni a partire:

a) dalla data della fattura di acquisto e, nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;

b) dalla data del verbale di consegna del bene, nel caso di acquisto tramite leasing.

2. Relativamente ai beni agevolati di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), i beneficiari si obbligano a utilizzarli effettivamente nell’ambito della propria attività fin dalla liquidazione del contributo e a non modificarne la destinazione economica per il periodo di dieci anni a partire:

a) dalla data del contratto di compravendita;

b) dalla data del verbale di collaudo o di consegna del bene, nel caso di di lavori o di acquisti effettuati mediante leasing;

c) dalla data di rilascio della licenza d’uso.

3. Nei periodi suindicati i beni agevolati non possono essere alienati, dati in affitto o ceduti in comodato.

Art. 12
Revoca

1. In caso di inosservanza dei presenti criteri o di documentazione irregolare, il contributo è revocato per intero e restituito maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione delle singole rate.

Art. 13
Controlli

1. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti ammessi a contributo, l’Ufficio effettua controlli a campione su almeno il 6% delle iniziative agevolate.

2. I beneficiari si impegnano, a pena di revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione ritenuta opportuna dal medesimo per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo.

Allegato B

(revocato con delibera n. 417 del 08.05.2018)

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