1. L'ufficio competente individua nei preventivi di spesa presentati, le spese riconosciute a contributo e stabilisce l’ammontare del contributo stesso. Vengono riconosciute come spese di funzionamento le seguenti spese:
a) spese per il personale dipendente e per i collaboratori (incluse le spese per la formazione, l'aggiornamento, la partecipazione a seminari, congressi, rimborsi spese e per l’attività di referente di cui alla delibera provinciale n. 4860 e successive modifiche);
b) spese di amministrazione e di organizzazione: canone di locazione e spese condominiali, bollette telefoniche, fax, fotocopie, cancelleria, assicurazioni, spese di pulizia, imposte;
c) spese per piccoli acquisti e manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchine e automezzi fino ad un valore massimo unitario di Euro 1.000,00. Non è consentito l’artificioso frazionamento delle spese anzidette allo scopo di sottoporle alla disciplina di cui al presente articolo;
d) spese di mass-media: pubblicità TV e radio, inserzioni sui giornali;
d) abbonamenti a riviste specializzate;
e) altre spese: le spese direttamente imputabili all’iniziativa, quali per esempio traduzione simultanea, traduzione di atti, noleggio materiale tecnico, stampa di manifesti, di opuscoli, di inviti, di programmi e relativa grafica.
2. Il contributo di cui al presente articolo può essere concesso soltanto se, dalla documentazione presentata, la Giunta provinciale ritiene che vi sia una giusta proporzione tra spese generali di funzionamento e numero e rilevanza delle attività svolte nell'anno di riferimento.