1. I presenti criteri disciplinano l’assegnazione di contributi ai sensi dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche per la gestione di servizi specialistici di riferimento per patologie legate a disturbi del comportamento alimentare di natura psicologica realizzati da associazioni, enti pubblici o privati senza scopo di lucro e da organizzazioni accreditate, di seguito denominati “enti”.
2. Per la programmazione ed il finanziamento delle attività di cui al successivo comma 3 sono vincolanti gli obiettivi ed i contenuti del vigente piano sanitario provinciale (capitolo 2.5.9) nonché indirizzi, progetti specifici e atti programmatori dell’Assessorato sanità e politiche sociali.
3. Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative nell’ambito delle patologie legate a disturbi del comportamento alimentare di natura psicologica:
a) interventi di prima consulenza e di sostegno per le persone con rilevanza per la fascia adolescenziale e i loro famigliari tramite colloqui informativi e motivazionali;
b) interventi per l’auto aiuto tramite organizzazione, assistenza e accompagnamento di gruppi di auto aiuto, formazione di moderatori e sviluppo di concetti per l’auto aiuto;
c) promozione del lavoro di rete e dei contatti con le istituzioni pubbliche e private, media e professionisti;
d) consulenza e formazione per profili professionali che lavorano con giovani (educatori, operatori giovanili, insegnanti ecc.);
e) attività di informazione e di sensibilizzazione compreso lo sviluppo e la produzione del relativo materiale finalizzato ad aumentare le competenze individuali della popolazione;
f) altre iniziative di interesse provinciale, previa valutazione dell’Assessorato sanità e politiche sociali.
4. Sono esclusi dai contributi gli enti strumentali alla provincia che svolgono istituzionalmente attività di cui all’art. 1, comma 1. Non sono inoltre accettate iniziative in contraddizione con gli obiettivi programmatori e di politica sanitaria dell’Assessorato sanità e politiche sociali.
5. Per le iniziative di cui al comma 3, già realizzate dall’Assessorato sanità e politiche sociali nell’ambito dei propri compiti istituzionali, è necessaria l’approvazione da parte dell’Ufficio distretti sanitari, di seguito denominato “ufficio competente“.