(1) Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, e in base alle definizioni date all'articolo 2 del presente decreto, il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze svolge essenzialmente attività che si configurano come HEMS e SAR - eliambulanza ed elisoccorso in montagna.
In particolare effettua:
(2) Gli elicotteri del servizio di pronto soccorso sono autorizzati ad effettuare soccorsi e/o esercitazioni presso gli impianti a fune. I costi del soccorso vengono addebitati al gestore solamente nel caso in cui la responsabilità per i danni alle persone trasportate sia da imputarsi direttamente al gestore dell'impianto.
(3) Gli interventi interessano in via ordinaria la Provincia autonoma di Bolzano. Nel rispetto delle convenzioni di cui all'articolo 7, è possibile la copertura di territori limitrofi, ad integrazione delle competenti strutture; sono ammessi anche voli verso altre Regioni e fuori dai confini nazionali.