(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Per motivi di marketing, l’imposta comunale di soggiorno può essere anche denominata in breve “Ortstaxe”, “imposta di soggiorno” e “local tax”.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:
“2. Il gestore dell’esercizio ricettivo riscuote l’imposta comunale di soggiorno per ogni persona e per ogni notte di soggiorno.”
(3) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituita:
“c) riversare al comune competente le somme dovute.“
(4) Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:
“2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge provinciale, almeno il 10 per cento dell’imposta comunale di soggiorno è attribuito ai consorzi turistici, da finalizzare al marketing di destinazione, mentre la quota restante è destinata alle associazioni turistiche”.
(5) Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è abrogato.
(6) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è aggiunto il seguente comma 2:
“2. L’esenzione di cui al comma 1 lettera c) si applica solo fino al 31 dicembre 2014.”
(7) Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:
“2. Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno in via generale o per particolari progetti, previo parere dell’associazione turistica territorialmente competente, fino alla misura massima complessiva di euro 2,00. L’aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1 comma 2 della legge provinciale ed avviene di principio in maniera proporzionale. In questo caso l’aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi ed iniziative che coinvolgono tutte le categorie ricettive, l’aumento può avvenire anche con un importo determinato, in misura uguale per ognuna di esse. Il Comune può assegnare una parte o l’intero gettito derivante dall’aumento dell’imposta direttamente al consorzio turistico, qualora espressamente previsto da un parere dell’associazione turistica territorialmente competente, altrimenti tutte le entrate derivanti dall’aumento rimangono in loco.”
(8) Dopo il comma 3 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Gli importi dell’imposta comunale di soggiorno stabiliti dal comune sono riscossi senza arrotondamento.“
(9) Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:
“1. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 9, i sostituti d’imposta riversano al comune competente le somme dovute per il mese precedente. Il versamento non deve necessariamente avvenire ogni mese, bensì può avvenire anche ogni tre mesi.”
(10) L’allinea del comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituita:
“3. Se i sostituti d’imposta, la Provincia o i comuni non presentano reclami in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le associazioni turistiche ed i consorzi turistici abbiano depositato in via telematica presso i comuni competenti e presso la Ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione:”
(11) Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è abrogato.
(12) Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:
“1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 2.”
(13) Dopo il comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è aggiunto il seguente comma 2:
“2. In prima applicazione il comune può deliberare l’aumento dell’imposta entro il 30 novembre 2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.“
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.