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b) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 171)
Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 ottobre 2013, n. 40.

Art. 7

(1) L’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:

“Art. 10 (Commissione provinciale per i pubblici spettacoli)

1. È istituita la Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:

  1. il direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di pubblici spettacoli, che la presiede;
  2. un ingegnere o un architetto;
  3. un esperto in materia di prevenzione incendi;
  4. un esperto di elettrotecnica;
  5. un esperto di medicina di emergenza.

3. Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente per sostituire il componente effettivo in caso di assenza o di impedimento.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Ripartizione provinciale Enti locali.

5. Il sindaco ed il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti e l’autorità di pubblica sicurezza locale partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La Commissione può delegare a singoli componenti l’esercizio di determinate funzioni.

6. Ai componenti della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti per la partecipazione a commissioni istituite presso l’amministrazione provinciale.”