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b) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 171)
Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 ottobre 2013, n. 40.

Art. 4

(1) Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:

“5. Inoltre, in caso di reiterazione, l’autorizzazione deve essere sospesa da 7 a 30 giorni e, in caso di reiterazione ripetuta, deve essere revocata, qualora il titolare della stessa sia incorso in ripetute infrazioni agli obblighi previsti dalla presente legge o dalle disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.”