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b) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 171)
Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 ottobre 2013, n. 40.

Art. 2

(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:

“1. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune è delegato al sindaco competente per territorio che esercita altresì le relative funzioni amministrative.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:

“3. Rimangono di competenza del Presidente della Provincia i grandi eventi individuati dalla Giunta provinciale.”

(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“4. La Ripartizione provinciale Enti locali effettua la registrazione degli spettacoli viaggianti.”