(1) La Giunta provinciale è autorizzata a rimodellare, con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, e in particolare, dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all’articolo 22 e seguenti della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, dell’Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Tessmann” di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e della Biblioteca provinciale italiana di cui alla legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, e successive modifiche, per renderlo compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 2)
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.