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c) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 141)
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 settembre 2013, n. 39.

Art. 3 (Norme transitorie)

(1) Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 40/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, comma 5, della presente legge, si applica ai contratti di locazione stipulati dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso, così come alla successione nell’assegnazione dell’alloggio di cui all’articolo 107, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e al cambio di alloggio di cui all’articolo 104 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Per i contratti di locazione in essere e per la successione nell’assegnazione dell’alloggio di cui all’articolo 107, commi 1 e 4, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nonché per la modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all’articolo 108 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire il passaggio graduale al nuovo regime del rilevamento unificato di reddito e patrimonio, ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 40/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, comma 5, della presente legge. Il passaggio deve comunque avvenire entro tre anni dall’entrata in vigore di tale regolamento. Le modifiche degli articoli 97 e 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, entrano in vigore alla data di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge. 2)

(2) Le domande di contributi di cui all’articolo 71/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, comma 11, della presente legge, possono essere presentate soltanto per contratti di compravendita stipulati dopo l’entrata in vigore della presente legge e per lavori di recupero iniziati dopo tale data.

(3) Alle domande presentate prima della data di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano le disposizioni di legge fino ad allora vigenti.

(4) Alle domande di sussidio casa di cui all’articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, in combinato disposto con l’articolo 2 della legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11, non si applica l’articolo 40/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, comma 5, della presente legge.

2)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.