8.1 Il rendiconto per la liquidazione del contributo deve essere presentato entro tre anni dall’autorizzazione all’acquisto. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del diritto al contributo concesso, salvo casi particolari motivati dal medico curante.
8.2 Al rendiconto devono essere allegati l’originale della fattura, nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
La data della fattura deve essere successiva a quella dell’autorizzazione dell’Azienda.
Tutti i documenti devono essere emessi a nome della persona beneficiaria del contributo.
8.3 Ai fini del rimborso delle prestazioni fruite all’estero, alla relativa fattura o nota onoraria, qualora non redatta in lingua italiana, tedesca o inglese, deve essere allegata una traduzione dei contenuti fondamentali (descrizione della prestazione o delle prestazioni) in una delle due lingue provinciali (italiana o tedesca). Tale traduzione può essere effettuata dalla stessa persona interessata mediante dichiarazione di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure da un traduttore qualificato o una traduttrice qualificata o ancora da uno studio di traduzioni professionale.