(1) Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, e comunque non oltre il 30 aprile 2014, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 32, commi 4 e 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.