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u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
Contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica relativo al periodo 2005 - 2008

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione ed oggetto)

(1) Il presente contratto si applica al personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica.

(2) Il presente contratto costituisce attuazione dei contratti collettivi intercompartimentali del 1º agosto 2002 e del 12 febbraio 2008 e disciplina l’inquadramento giuridico ed economico, l’orario di lavoro nonché i particolari obblighi di servizio connessi con la funzione docente.

(3) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto relativo al personale di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni previste per la generalità del personale dell’Amministrazione provinciale.

Art. 2 (Durata e decorrenza del contratto)

(1) Il trattamento giuridico ed economico del presente contratto riguarda il periodo 2005 – 2008. Fatte salve le diverse decorrenze previste dalle singole norme, gli effetti giuridici ed economici del presente accordo decorrono dal 1º settembre 2013.

(2) Il presente contratto rimane in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto collettivo di comparto concernente il personale di cui all’articolo 1.

Art. 3 (Funzione docente)

(1) La funzione docente del personale delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica realizza il processo d’insegnamento e apprendimento promuovendo lo sviluppo umano, culturale, civile, professionale e musicale dei giovani e degli adulti, nel quadro delle finalità perseguite dal sistema formativo provinciale.

(2) La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’istituzione formativa, in coerenza con il profilo professionale dei docenti.

Art. 4 (Obblighi di lavoro)  

(1) Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:

  1. attività di insegnamento nella formazione di base e nella formazione continua;
  2. attività funzionali all’ insegnamento; attività di esame.

(2) Tra gli adempimenti dovuti, in quanto espressione di un esercizio responsabile dell’autonomia culturale e professionale dei docenti, rientrano attività quali:

  1. la preparazione delle lezioni, delle esercitazioni, di eventuali stage, concerti e presentazioni al pubblico;
  2. la documentazione dei processi formativi, correzione e valutazione degli elaborati;
  3. i rapporti individuali con gli alunni e le alunne, i corsisti e le corsiste, le loro famiglie, con altre scuole, istituzioni ed associazioni culturali, con i datori di lavoro ed i tutor d’azienda;
  4. l’accompagnamento e la sorveglianza degli alunni e delle alunne nelle attività extra- e parascolastiche.

(3) Lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non dà luogo alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario, salvo quanto disposto all’articolo 6.

CAPO II
Orario di lavoro del personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica

Art. 5 (Orario di insegnamento)

(1) L’orario di insegnamento è costituito da un monte ore annuo:

  1. di 680 ore per le materie per il cui insegnamento è prescritto un diploma di laurea quinquennale o un diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato o, in alcuni casi determinati dalla Giunta provinciale, un diploma di laurea triennale;
  2. di 748 ore per le materie che forniscono prevalentemente conoscenze, competenze e capacità tecnico professionali per il cui insegnamento sono richieste specifiche esperienze e qualifiche professionali o attestati di formazione specifica.

(2) L’orario di insegnamento settimanale è di regola pari a 20 ore per le materie di cui al comma 1, lettera a), e pari a 22 ore per le materie di cui al comma 1, lettera b).

(3) L’orario di insegnamento stabilito ai commi 1 e 2 è considerato comunque rapporto di lavoro a tempo pieno anche in caso di un incarico di insegnamento per un orario medio settimanale non inferiore rispettivamente a 18 ore (612 ore annue per materie di cui al comma 1, lett.a) e 20 ore (680 ore annue per materie di cui al comma 1, lett.b). Il monte ore risultante dalla differenza tra l’incarico di insegnamento di cui sopra e l’orario di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è da compensare entro l’anno formativo con attività rientranti nella funzione docente o connesse con il funzionamento della scuola, che vengono considerate ore di insegnamento. Le modalità di compensazione sono programmate con congruo anticipo dalla direzione, di norma, d’intesa con il personale.

(4) Il personale docente non è tenuto ad assumere nuove ore di insegnamento presso altre sedi scolastiche decentrate, site in altro comune, nel caso in cui il carico orario settimanale assegnato raggiunga già il monte ore minimo obbligatorio previsto dal presente articolo.

(5) L’orario di insegnamento degli insegnanti di applicazioni tecniche è costituito da un monte ore annuo di 884 ore e l’orario di insegnamento è di regola di 26 ore settimanali.

(6) Il numero delle unità di insegnamento non può superare il numero delle ore di insegnamento. Rimangono salve le disposizioni di cui all’articolo 6.

(7) Le seguenti attività rientrano a tutti gli effetti nell’orario d’insegnamento, come determinato dal presente articolo, e vengono eseguite previa programmazione da parte della direzione:

  1. la sorveglianza antecedente e successiva all’attività scolastica,
  2. gli intervalli brevi tra le singole unità di insegnamento,
  3. la sorveglianza durante le pause e in mensa,
  4. l’attività rivolta alla consulenza individuale degli alunni,
  5. l’attività con allievi in azienda.

Le eventuali ore di cui alle lettere da a) a e) non utilizzate per ragioni non attribuibili al/alla docente sono considerate comunque rese.

(8) Rientrano a tutti gli effetti nell’orario di insegnamento, previa programmazione della direzione, le ore durante le quali gli insegnanti sono a disposizione nella sede scolastica per eventuali supplenze.

Art. 6 (Flessibilità dell’orario di insegnamento)

(1) In fase di programmazione annuale o semestrale il numero delle ore di insegnamento settimanali indicate al comma 2 dell’articolo 5 può essere aumentato al massimo di 4 ore per determinati periodi e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 5.

(2) In caso di effettive esigenze di servizio il numero delle ore di insegnamento settimanali indicate al comma 2 dell’articolo 5 può essere aumentato fino a 4 ore settimanali per non più di 40 ore nel corso dell’anno formativo.

(3) Ogni ulteriore aumento del numero delle ore di insegnamento settimanali indicate al comma 2 dell´articolo 5 avviene previo consenso del personale, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 5 e comunque del limite massimo delle 8 ore settimanali di insegnamento, salvo il rispetto del limite di 80 ore nel corso dell’anno formativo; nel caso di insegnamento destinato ad adulti al di fuori del secondo ciclo del sistema educativo il limite all’ulteriore aumento è di massimo 10 ore settimanali; in casi eccezionali si può derogare al limite annuale di 80 ore.

(4) Il conguaglio o il recupero delle ore di insegnamento programmato o non programmato può comportare per un determinato periodo l’esonero dall’insegnamento o dal servizio o la riduzione dello stesso.

(5) Per esigenze di servizio l’orario di insegnamento può essere modificato con un preavviso di 3 settimane anche nel corso dell’anno formativo.

Art. 7 (Accompagnamento di allievi e allieve nelle attività parascolastiche)

(1) Oltre all’orario d’insegnamento di cui all’articolo 5, il personale docente accompagna gli allievi e le allieve ed a partecipare alle attività parascolastiche fino ad un massimo di dodici mezze giornate nel corso dell’anno formativo. Per il calcolo delle mezze giornate, le attività parascolastiche di durata non inferiore a sei ore nell’arco di una giornata corrispondono a due mezze giornate. Per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale e con rapporto di lavoro ad orario ridotto il numero delle mezze giornate per l’accompagnamento è ridotto in proporzione all’Incarico individuale di insegnamento.

(2) Per l’accompagnamento nelle attività parascolastiche di cui al comma 1 che superano i limiti ivi previsti è richiesto il consenso del personale coinvolto. A tale fine la scuola utilizza le risorse a sua disposizione. Le ore di lezione, non effettuate per ragioni di accompagnamento nelle attività parascolastiche, sono considerate comunque rese.

Art. 8 (Orario delle attività funzionali all’insegnamento)

(1) Il docente/La docente deve prestare fino a 180 ore annue per le seguenti attività, come da profilo professionale:

  1. partecipa alle attività degli organi collegiali;
  2. partecipa alla programmazione collegiale ed al coordinamento in gruppi di disciplina, interdisciplinari e di lavoro;
  3. provvede affinché siano disponibili i sussidi didattici e gli strumenti di lavoro necessari;
  4. cura i rapporti con allievi/allieve, famiglie, aziende e datori di lavoro;
  5. cura le necessarie misure di sicurezza nei laboratori e la manutenzione ordinaria degli impianti ed apparecchi;
  6. partecipa, su incarico dell’organo competente, all’elaborazione o alla revisione dei programmi dei corsi o allo sviluppo di progetti didattici;
  7. partecipa alle iniziative di aggiornamento ai sensi dell’articolo 18;
  8. è a disposizione per tutte le altre attività connesse con il funzionamento della scuola, salvo le attività di cui agli articoli 5 e 6.

(2) Per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale e con rapporto di lavoro ad orario ridotto le 180 ore annue di cui al comma 1 sono ridotte in proporzione all’incarico individuale di insegnamento, salvo le attività di cui alle lettere a), b), c) e d).

(3) Le attività di cui al presente articolo fanno parte del profilo della funzione docente e non danno luogo a compensi per lavoro straordinario. Il docente/La docente deve relazionare sullo svolgimento delle relative attività nell’ambito del colloquio sulla valutazione annuale, anche ai fini dell’attribuzione degli elementi retributivi flessibili.

CAPO III
Orario di lavoro del personale docente delle scuole di musica

Art. 9 (Orario di insegnamento)

(1) L’orario d’insegnamento a tempo pieno è costituito da un monte ore annuo di 816 ore.

(2) L’orario di insegnamento settimanale a tempo pieno è di regola pari a 24 ore.

(3) Qualora il monte ore annuo di cui al comma 1, sia inferiore a quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, la differenza risultante è da compensare con attività rientranti nella funzione docente o connesse con il funzionamento della scuola e vengono considerate ore di insegnamento. Le modalità di compensazione sono programmate con congruo anticipo dalla direzione, di norma, d’intesa con il personale.

(4) In deroga a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 l’orario di insegnamento settimanale del personale docente a tempo pieno può essere ridotto fino ad un massimo di quattro ore settimanali sulla base dei criteri da stabilirsi dai dirigenti responsabili di ogni Area dell’Istruzione musicale, previo confronto delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto del numero degli alunni, della composizione delle classi e di progetti particolari. In casi eccezionali l’orario d’insegnamento settimanale può essere ridotto fino a sei ore, da compensare, fino al raggiungimento delle 20 ore settimanali, con le attività e modalità previste al comma 3. Per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale, la riduzione dell’orario di insegnamento è calcolata in proporzione.

(5) Al personale svolgente l’attività di insegnamento musicale nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole a carattere statale può essere esteso l’orario di insegnamento previsto per il personale docente presso le scuole secondarie di primo e secondo grado. Il presente comma non si applica all’insegnamento strumentale.

(6) In caso di effettive esigenze di servizio e salvo il rispetto del limite massimo di 30 ore settimanali, l’orario di insegnamento può essere programmato, sentito il personale interessato, in modo flessibile nel limite di 40 ore e, previo consenso del personale, nel limite di 80 ore nel corso dell’anno formativo.

(7) Il numero delle unità di insegnamento non può superare il numero delle ore di insegnamento. Le unità di insegnamento possono essere suddivise secondo i criteri stabiliti nei regolamenti interni delle singole Aree dell’Istruzione musicale.

(8) Previa programmazione da parte della direzione rientra a tutti gli effetti nell’orario di insegnamento, come determinato dal presente articolo:

  1. a) la sorveglianza antecedente e successiva all’attività scolastica,
  2. b) gli intervalli brevi tra le singole unità di insegnamento,
  3. c) a sorveglianza durante le pause,
  4. d) l’attività rivolta alla consulenza individuale degli alunni e delle alunne.

Le eventuali ore di cui alle lettere da a) a d) non utilizzate per ragioni non attribuibili al/alla docente sono considerate comunque rese.

Art. 10 (Partecipazione di allievi/allieve a concorsi e manifestazioni affini)

(1) Oltre all’orario di insegnamento di cui all’Art. 9 il personale docente partecipa con gli allievi ed allieve a concerti, concorsi, verifiche e manifestazioni affini, effettuate nell’ambito della Provincia, prestando fino a 40 ore di insegnamento nel corso dell’anno formativo.

(2) È richiesto il consenso del personale coinvolto per la partecipazione riguardante attività di cui al comma 1 svolte fuori provincia. A tale fine l’istituto musicale utilizza le risorse a sua disposizione. Le ore di lezione non effettuate dal docente perché impegnato in attività di cui al presente comma sono considerate comunque come effettuate, non sono, però, dedotte dal contingente delle 40 ore.

Art. 11 (Orario delle attività funzionali all’insegnamento)

(1) Il docente/La docente deve prestare fino a 150 ore annue per le seguenti attività, come da profilo professionale:

  1. partecipa alle riunioni indette dai direttori competenti ed alle riunioni dei gruppi di lavoro;
  2. provvede affinché siano disponibili i sussidi didattici e gli strumenti necessari;
  3. cura i rapporti con allievi/allieve, famiglie, scuola pubblica e, su incarico dell’organo competente, con associazioni e circoli culturali;
  4. cura le necessarie misure di sicurezza nelle aule e la manutenzione ordinaria degli strumenti e dei sussidi;
  5. partecipa, su incarico dell’organo competente, all’elaborazione o alla revisione dei programmi didattici o allo sviluppo di progetti didattici;
  6. partecipa alle iniziative di di aggiornamento ai sensi dell’Art. 18 (; g) è a disposizione per tutte le altre attività connesse con il funzionamento della scuola, tra cui anche l’organizzazione di concerti, progetti, concorsi ed eventi, salvo le attività di cui agli articoli 9 e 10.)

(2) Per il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale le 150 ore annue di cui al comma 1 sono ridotte in proporzione all’incarico individuale di insegnamento, salvo le attività di cui alle lettere a), b), e c).

(3) Le attività di cui al presente articolo fanno parte del profilo della funzione docente e non danno luogo a compensi per lavoro straordinario. Il docente/La docente deve relazionare sullo svolgimento delle relative attività nell’ambito del colloquio sulla valutazione annuale, anche ai fini dell’attribuzione degli elementi retributivi flessibili.

Art. 12 (Aspettativa non retribuita per attività artistiche)

(1) Al fine di promuovere lo sviluppo professionale al personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole di musica può essere concesso, esigenze di servizio permettendo, un esonero non retribuito per un intero anno formativo nell’arco di un quinquennio per lo svolgimento di attività artistiche.

(2) L’aspettativa può essere autorizzata anche in caso che l’esonerato venga retribuito da terzi per lo svolgimento dell’attività artistica.

(3) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, per questa aspettativa non retribuita si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo intercompartimentale per l’aspettativa non retribuita per motivi personali.

CAPO IV
Disposizioni comuni al personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica

Art. 13 (Periodo di prova e idoneità all’insegnamento)

(1) Il personale docente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi nel corso dell´anno formativo. Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio. Il periodo di prova può essere prorogato fino al termine dell’attività didattica dell’anno formativo in corso. Il servizio di prova si computa nell’anzianità di servizio.

(2) Ai fini del compimento del periodo di prova di cui al comma 1, si tiene conto del servizio effettivamente prestato. I periodi di assenza dal servizio, esclusi quelli per congedo ordinario, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

(3) Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Il recesso dell’amministrazione deve essere adeguatamente motivato. Al personale spettano comunque il congedo ed il trattamento economico maturati. Non spetta il periodo di riposo.

(4) Il personale acquisisce l’idoneità alla professione di docente nell’ambito del procedimento per l’assunzione all’impiego provinciale, sulla base di una apposita procedura di valutazione comprensiva del definitivo periodo di prova. In tal caso il periodo di prova definitivo di sei mesi decorre dall’inizio del procedimento per acquisire l’idoneità.

Art. 14 (Attività sostitutive di ore di insegnamento)

(1) Le ore di insegnamento previste nel contratto individuale di lavoro, che per cause non attribuibili al/alla singola docente non possono essere prestate, saranno sostituite, previo confronto con il personale interessato, con altre attività rientranti nella funzione docente oppure connesse con il funzionamento della scuola, e possono essere recuperate in altre giornate preventivamente programmate. In difetto di un relativo incarico il personale docente rimane comunque a disposizione presso la scuola.

Art. 15 (Ore aggiuntive e straordinarie)   delibera sentenza

(1) I competenti organi possono ammettere a retribuzione, prevedendo un compenso per lavoro straordinario, attività connesse con la realizzazione di specifici progetti di carattere particolare e straordinario.

(2) Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 le ore di insegnamento che superano il monte ore annuo di cui al comma 1 dell’Art. 5 e comma 1 dell’articolo 9 vengono retribuite come ore di lavoro straordinario di insegnamento.

(3) In caso non siano disponibili aspiranti idonei, può essere assegnato, previo consenso dell’insegnante, un incarico annuale di insegnamento che ecceda i limiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, fino ad un massimo di quattro ore aggiuntive in media alla settimana, da retribuire come ore aggiuntive di insegnamento, calcolato sulla base del carico orario settimanale medio.)

(4) Per il personale docente delle scuole di musica, l’incarico annuale di insegnamento, fermo restando il limite di cui all’articolo 9, comma 1, può prevedere in media fino ad un massimo di due ore aggiuntive alla settimana, da retribuire come ore aggiuntive di insegnamento.

(5) Le ore straordinarie di insegnamento vengono retribuite nella misura e con le modalità previste dal contratto collettivo intercompartimentale. Le ore di cui al presente comma sono determinate applicando i coefficienti di cui all’articolo 23, comma 2.

massimeDelibera 14 luglio 2015, n. 830 - Contingente di ore per lavoro straordinario pagabile e ore aggiuntive per l'anno scolastico 2015/2016

Art. 16 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Il rapporto di lavoro con un monte ore di insegnamento inferiore a quello stabilito dagli articoli 5 e 9 è considerato a tempo parziale o rapporto di lavoro ad orario ridotto.

(2) È ammesso ad un rapporto di lavoro a tempo parziale il personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale in possesso dell’idoneità all’insegnamento e con un’anzianità di servizio non inferiore a tre anni. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è finalizzato in primo luogo a permettere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale.

(3) Le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale devono essere presentate entro il mese di febbraio precedente l’inizio dell’anno formativo di riferimento, al preposto dirigente scolastica, che le trasmette unitamente al proprio parere al dirigente preposto alla relativa area di formazione. In caso di parere positivo di quest’ultimo la domanda viene trasmessa alla Ripartizione Personale. In caso di diniego del rapporto di lavoro a tempo parziale, devono essere indicati i motivi che impediscono all’Amministrazione di concedere il lavoro a tempo parziale.

(4) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere modificato nel corso dell’anno formativo solo previo consenso della persona interessata. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è tacitamente prorogato di anno formativo in anno formativo se, entro il mese di febbraio, non ne viene data disdetta da parte della persona interessata o, entro il mese di giugno, da parte dell’Amministrazione, sentito il personale interessato.

(5) In caso di esigenze temporanee ed eccezionali limitate ad un periodo inferiore ad un mese e previa intesa, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere incaricato della prestazione di ore di insegnamento aggiuntive che, in caso di mancato aumento del carico orario, vengono retribuite con il compenso orario previsto per il lavoro straordinario.

(6) Il monte ore minimo di insegnamento settimanale su posti a tempo parziale non può essere inferiore al trenta per cento del limite massimo dell’orario d’obbligo settimanale a tempo pieno. L’incarico di insegnamento con un limite di orario inferiore è considerato rapporto di lavoro ad orario ridotto. Sono fatti salvi i principi della funzionalità dei servizi, della inseparabilità della singola materia o di determinati raggruppamenti di materie.

(7) Il personale di cui all’Art. 1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed un’anzianità di servizio di almeno dieci anni, può chiedere, per la durata di un biennio scolastico, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto di lavoro a tempo parziale corrispondente al cinquanta per cento dell’orario di lavoro a tempo pieno, svolgendo la prestazione lavorativa a tempo pieno nel primo anno del biennio. Tutte le assenze durante il periodo del rapporto di lavoro a tempo pieno, con eccezione del congedo di maternità, sono raddoppiate rispettivamente per la durata e per il trattamento economico. Il trattamento economico, nella misura del cinquanta per cento, spetta per l’intero biennio scolastico, che viene riconosciuto a tutti gli effetti. Il tempo parziale di cui al presente comma può essere fruito una sola volta nell’arco del triennio e comunque da parte di non più del tre per cento del personale docente della rispettiva area di formazione. La relativa domanda può essere presentata alla competente struttura dall’entrata in vigore del presente contratto nei termini di cui all’articolo 2, comma 1.

(8) Nel caso di cui al comma 7, il dirigente preposto/la dirigente preposta può rinviare fino a tre anni la fruizione dell’esonero dall’insegnamento nel secondo anno formativo del biennio in mancanza di personale in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento della relativa materia. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al relativo esonero previo recupero della parte maturata di stipendio e non percepita nonché al rinvio del relativo anno di esonero, salvo il diritto allo stesso nell’ambito del successivo triennio.

(9) Salvo il rispetto delle esigenze di servizio, nel lavoro a tempo parziale l’articolazione dell’orario di lavoro tende a rispettare anche le particolari esigenze familiari. Rimangono salvi gli obblighi connessi alla funzionalità degli organi collegiali, nei limiti previsti per il personale a tempo pieno.

(10) Le regolamentazioni previste nei commi 4, 5 e 9 valgono anche per il personale con rapporto di lavoro ad orario ridotto.

Art. 17 (Riduzione dell’orario di insegnamento)

(1) Negli ultimi tre anni scolastici prima del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere una riduzione dell’orario di insegnamento. L’orario di insegnamento non può essere comunque inferiore al 75 per cento dell’orario di insegnamento a tempo pieno. Tale riduzione è consentita a condizione che il personale presenti la domanda di collocamento a riposo e, per l’orario rimanente, possa essere impiegato in altre attività didattiche ovvero in altre attività funzionali all’insegnamento.

(2) I termini e le modalità di presentazione delle domande sono stabilite dalla Ripartizione Personale su proposta delle competenti aree di formazione previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 18 (Attivitá di aggiornamento)

(1) L’aggiornamento rappresenta un diritto-dovere per il personale.

(2) Nel rispetto delle direttive stabilite dagli organi competenti il personale docente, all’inizio di ogni anno formativo, è tenuto ad elaborare il proprio piano annuale di aggiornamento, che può prevedere altresì forme di autoformazione e di studio universitario, e lo concorda con il rispettivo dirigente scolastico/la rispettiva dirigente scolastica per i riflessi sulla valutazione complessiva dell’attività del singolo docente. Dette attività di aggiornamento comportano un impegno obbligatorio per un massimo di 40 ore nel limite delle ore annue di cui agli articoli 8 e 11.

Art. 19 (Attività d’esame)

(1) Il personale docente è tenuto a partecipare alle attività d’esame fino a 38 ore annue. Le ore eccedenti le 38 ore annue saranno retribuite come ore straordinarie amministrative aumentate del 30 per cento. Il tempo occorrente al personale docente per la preparazione degli esami, e riconosciuto dal/dalla competente dirigente, è considerato quale attività d’esame. Le ore di lezione non effettuate dal docente perché impegnato in attività di esame sono considerate comunque come effettuate, non sono, però, dedotte dal contingente delle 38 ore.

(2) L’attività d’esame per maestro professionale e gli esami per il conseguimento del distintivo di merito per musicisti svolte al di fuori dell’orario d’insegnamento, sono remunerate come ore straordinarie amministrative aumentate del 30 per cento.

(3) Ai docenti con funzione di presidente ovvero di membro delle commissioni per gli esami di Stato spetta lo stesso trattamento economico spettante ai membri delle commissioni per l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore.

Art. 20 (Congedo ordinario e periodo di riposo)

(1) Il personale docente ha diritto per ogni anno formativo di servizio effettivo ad un congedo ordinario di trenta giornate lavorative ed, inoltre, ad un periodo di riposo di venti giornate lavorative, da usufruire nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

(2) Il personale con orario di servizio settimanale articolato su sei giorni ha diritto per ogni anno formativo di servizio effettivo a trentasei giornate lavorative di congedo ordinario ed, inoltre, ad un periodo di riposo di ventiquattro giornate lavorative, da usufruire nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

(3) Nel corso della sospensione estiva dell’attività didattica il personale docente fruisce, di norma, di sei settimane e, comunque, di non meno di quattro settimane consecutive di congedo ordinario.

(4) Per la restante parte del periodo di sospensione dell’attività didattica, e salvo recupero, il personale docente è a disposizione dell’istituzione scolastica per le attività ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11. Lo stesso vale per il congedo ordinario ed il periodo di riposo non maturati per causa di assenze. L’orario di lavoro del personale docente con alunni/alunne è considerato orario di insegnamento.

(5) Riguardo al periodo di riposo trovano applicazione le norme generali sul congedo ordinario. Rimangono salve le disposizioni di cui all’Art. 22 (, comma 3.

Art. 21 (Orario di lavoro ed assenze spettanti di diritto)

(1) Il monte ore di cui al comma 1 degli articoli 5 e 9 è comprensivo, limitatamente alle ore previste nel calendario di attività del singolo docente, delle assenze spettanti di diritto. La stessa disciplina vale per le attività di cui agli articoli 8, 10 e 11.

Art. 22 (Congedo ordinario e periodo di riposo del personale docente a tempo determinato)

(1) Al personale docente con incarico a tempo determinato che presta servizio effettivo nell’arco dell’anno formativo per non meno di 210 giorni e che risulta in servizio alla fine delle lezioni e partecipa – ove previsto – agli esami finali, il contratto di lavoro è prorogato fino al termine dell’anno formativo. Sono considerati servizio effettivo anche i periodi di assenza utili ai fini della progressione economica o del trattamento di quiescenza.

(2) Per i mesi di luglio e agosto è assegnato un carico orario settimanale calcolato sulla base delle ore effettivamente prestate fino al 30 giugno in proporzione alle ore previste per un incarico a tempo pieno consistente di 300 giorni.

(3) Al personale docente con incarico a tempo determinato di durata complessiva inferiore a 210 giorni, ma comunque non inferiore a 30 giorni, il congedo ordinario ed il periodo di riposo spettano in proporzione. In caso di mancato godimento del congedo ordinario per scadenza del rapporto di lavoro per i corrispondenti giorni spettano il compenso giornaliero in godimento per classi e scatti e l’indennità integrativa speciale, aumentati del 25 per cento. Non compete alcun compenso per il mancato godimento dei giorni di riposo non fruiti.

Art. 23 (Distacco dall´insegnamento)   delibera sentenza

(1) Con il consenso dell’interessato, il personale docente può essere adibito, totalmente o parzialmente, ad attività diverse dall’insegnamento, tra cui il tutoraggio, la progettazione, la consulenza tecnica, l’attività di educatore/educatrice.

(2) Nei casi di cui al comma 1, per i distacchi parziali dall’insegnamento, le ore sono calcolate come ore amministrative, applicando il seguente rapporto :

  1. 1,9 per un incarico di insegnamento di 20 ore settimanali;
  2. 1,73 per un incarico di insegnamento di 22 ore settimanali;
  3. 1,58 per un incarico di insegnamento di 24 ore settimanali;
  4. 1,46 per un incarico di insegnamento di 26 ore settimanali.

Il periodo di riposo, le attività funzionali all’insegnamento e le attività d’esame vengono calcolate in proporzione.

(3) Nel caso di cui al comma 1, per il distacco a tempo pieno dall’ insegnamento, al personale docente si applica lo stesso orario di lavoro del personale amministrativo.

(4) Per la durata del distacco viene attribuita un’indennità d’istituto mensile lorda media nella misura massima di 250,00 Euro. Il relativo importo viene determinato d’intesa con il personale interessato ed inserito nel contratto individuale sul distacco.

5. Per la durata del distacco il pagamento della retribuzione professionale docente di cui all’Art. 36 del presente contratto è sospeso rispettivamente viene proporzionalmente ridotta in caso di distacco parziale.

massimeDelibera 15 aprile 2014, n. 438 - Fondo e criteri per l'assegnazione dell'indennità d'istituto per il distacco dall'insegnamento ai sensi dell'art. 23 del Contratto di comparto del 27.06.2013

Art. 24 (Articolazione pluriennale dell’orario di lavoro ai fini dell’anno sabbatico)   delibera sentenza

(1) Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere la fruizione, nell’arco di 5 anni formativi, di un periodo di riposo della durata di un anno formativo, valido a tutti gli effetti, a partire:

  1. dal quarto anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni;
  2. dal terzo anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni;
  3. dal primo anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni.

(2) Durante il quinquennio di cui al comma 1, spetta un trattamento economico ridotto all’ 80 per cento. La fruizione del periodo di riposo in un anno formativo antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tal caso, ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell’ambito dei 5 anni formativi successivi a decorrere dalla data della relativa domanda.

(3) Nell'ambito del singolo anno formativo è ammesso a fruire del periodo di riposo di cui al comma 1, fino al 5 per cento del contingente di personale docente a tempo pieno della singola area di formazione. I termini e le modalità per la presentazione delle domande vengono stabiliti dalla Ripartizione Personale d'intesa con le singole aree di formazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(4) Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, il dirigente preposto/la dirigente preposta può rinviare fino a 3 anni formativi la fruizione del periodo di riposo in mancanza di personale in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento della relativa materia.

massimeDelibera 20 dicembre 2016, n. 1439 - Anno sabbatico per il personale docente ed equiparato delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell’infanzia della Provincia a decorrere dall’anno formativo 2016/2017

Art. 25 (Permessi retribuiti)

1. Permessi brevi per esigenze personali, permessi per mandato politico locale, permessi per motivi di studio e permessi sindacali, stabiliti per la generalità del personale in ore amministrative, vengono determinati per il personale docente applicando, limitatamente alle ore di insegnamento, i coefficienti di cui all’Art. 23, comma 2.

Art. 26 (Mobilità)    delibera sentenza

(1) Al fine di consentire al personale docente la mobilità verso le scuole situate in altro comune, l’Amministrazione determina per il nuovo anno formativo i posti disponibili entro il termine utile per i trasferimenti. I posti che si rendono disponibili dopo la scelta dei posti rimangono a disposizione per i trasferimenti per l’anno formativo successivo. La determinazione dei posti disponibili per i trasferimenti avviene sulla base dei criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Non sono disponibili i posti occupati mediante mobilità all’interno dello stesso Comune, la quale presuppone il consenso del dirigente della scuola destinataria. Il diniego deve essere motivato.

(2) La domanda di trasferimento può essere presentata dal personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dell’idoneità e di un anzianità di servizio di almeno 3 anni presso la stessa scuola.

(3) Per l’assegnazione dei posti disponibili viene stilata un’apposita graduatoria in base al punteggio totalizzato applicando i seguenti criteri di valutazione:

  1. situazioni familiari che giustifichino la necessità di un avvicinamento al domicilio della persona da accudire o assistere, ed in particolare:
    1. per l’assistenza a parenti o affini di primo e secondo grado dichiarati non autosufficienti ai sensi della vigente normativa provinciale, in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti a persona;
    2. per ciascun figlio convivente sotto i quattro anni e per ciascun figlio sotto i quattro anni, per il quale la persona richiedente abbia ottenuto l’affidamento esclusivo o condiviso: 4 punti;
    3. 3) per ciascun figlio convivente di età compresa fra i quattro e i quattordici anni nonché per ogni figlio fra i quattro e i quattordici anni, per il quale la persona richiedente abbia ottenuto l’affidamento esclusivo o condiviso: 3 punti;
    4. per ciascun figlio convivente di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni nonché per ciascun figlio fra i quattordici e i diciotto anni, per il quale la persona richiedente abbia ottenuto l’affidamento esclusivo o condiviso: 2 punti.
  2. Servizio utile per lo sviluppo della progressione economica: per ciascun anno viene assegnato 1 punto.
  3. In caso di parità di punteggio ha la precedenza la persona con il maggior punteggio totalizzato per i figli.
  4. In caso di ulteriore parità di punteggio si tiene conto dell’età anagrafica.

(4) Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato perdente posto ha comunque la precedenza anche nella copertura dei posti disponibili per i trasferimenti. Per la formazione della graduatoria si applicano i criteri di cui al comma 3. Il punteggio per lo sviluppo della progressione economica è raddoppiato. Il personale perdente posto viene individuato in base al minor punteggio derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

(5) Per il personale assente per congedi parentali ed aspettative connesse il diritto al trasferimento rimane salvo.

(6) Le domande di trasferimento sono da presentare all’Amministrazione entro il 31 marzo precedente l’anno formativo relativo.

(7) Se in seguito al riassetto delle scuole professionali viene riconosciuta la necessità di modificare o integrare la disciplina della mobilità di cui al presente articolo, le parti negoziali, su richiesta di una delle stesse, si incontrano entro un mese dalla richiesta, per la relativa contrattazione.

(8) Rimane salva la precedenza nei trasferimenti prevista dalla normativa statale in favore delle persone portatori di handicap, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 4.

massimeDelibera 31 gennaio 2023, n. 84 - Determinazione dei posti disponibili per i trasferimenti dei docenti della scuola di musica provinciale tedesca e ladina
massimeDelibera 21 giugno 2016, n. 681 - Criteri per la determinazione dei posti disponibili per i trasferimenti del personale docente provinciale

Art. 27 (Permesso retribuito per lo svolgimento di attività artistiche)

(1) Al fine di promuovere lo sviluppo professionale al personale docente può essere concesso, su domanda adeguatamente documentata e motivata, un permesso retribuito per lo svolgimento di attività artistiche attinenti alle attività d’insegnamento previste dal rispettivo profilo professionale. Nel corso dell'anno formativo la durata di tale permesso non può superare le 2 giornate.

Art. 28 (Compenso per attività di formazione e di aggiornamento)

(1) Al personale docente che, oltre all’ordinaria attività d’insegnamento viene impiegato in attività di formazione e di aggiornamento, sono attribuiti i seguenti compensi, determinati dal competente superiore:

  • a) l’attività di formazione rivolta a studenti ed apprendisti è retribuita come attività di insegnamento;
  • b) l’attività di formazione e di aggiornamento per minorenni e per adulti:
    • - per ogni ora da 40 a 50 euro;
    • - per giornata intera da 280 a 350 euro;
  • c) l’attività di formazione ed di aggiornamento professionale specifico:
    • - per ogni ora: da 50 a 62 euro;
    • - per giornata intera: da 350 a 430 euro.

(2) Per le finalità di cui al comma 1 le unità di insegnamento hanno una durata di sessanta minuti. L’ora viene definita come unità di insegnamento all’interno di un seminario o corso composto da più unità, compresi i brevi intervalli tra una unità e l’altra.

(3) Il compenso orario di cui al comma 1 può essere riconosciuto comunque per non più di 7 unità di insegnamento in caso di giornata intera e per non più di 5 unità in caso di mezza giornata. Se il corso ha una durata di almeno sette ore, viene corrisposto il compenso previsto per la giornata intera. Il compenso è onnicomprensivo e comprende anche il tempo di preparazione. Sono riconosciute inoltre il rimborso di eventuali spese di viaggio per attività svolte al di fuori della propria sede di servizio nonché il rimborso delle spese di vitto, secondo i criteri e nei limiti degli importi previsti della vigente disciplina sul trattamento di missione per il personale della Provincia autonoma di Bolzano.

(4) Al personale docente, che, nell’ambito dello svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento, è impegnato in altri ruoli (tutoring, moderazione, conduzione di gruppo ecc.), spetta un compenso orario massimo di 25,00 euro. Per la direzione del corso può essere erogato il compenso previsto per ore straordinarie amministrative.

(5) Al personale docente comandato alla Provincia o ad enti dipendenti dalla Provincia ovvero all’amministrazione scolastica spetta il compenso per l’attività di relatore come per il restante personale amministrativo e si applicano le relative disposizioni.

(6) Con l’attività di formazione e di aggiornamento di cui ai commi precedenti il singolo docente non può superare il limite di 100 ore annue. In casi di particolare interesse dell’Amministrazione questo limite può essere superato. Resta comunque salvo il rispetto della normativa per garantire la salute e la sicurezza del personale docente e la possibilità di recupero psico-fisico mediante adeguate pause di riposo.

(7) Gli importi di cui al presente articolo sono aumentati in misura analoga all’aumento generale della retribuzione.

8. La delibera della Giunta Provinciale N. 3025 del 10.09.2007 “Personale insegnante delle scuole di ogni ordine e grado – determinazione dei compensi per attività di insegnamento in corsi di formazione e di aggiornamento” non si applica al personale di cui all’Art. 1 del presente contratto.

CAPO V
Assetto giuridico ed economico

Art. 29 (Inquadramento giuridico e retributivo funzionale)

(1) I profili professionali del personale docente di cui all’Art. 1 sono individuati nell’allegato 1 del presente contratto ed ascritte alle qualifiche funzionali ivi indicate.

(2) L’inquadramento retributivo del personale docente è effettuato in base disposizioni di cui agli allegati 2 e 3 e verrà eseguito entro il 31 dicembre 2013 con effetto dal 1.settembre 2013.

Art. 30 (Progressione professionale nella qualifica funzionale “Personale docente provinciale”)

(1) La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa secondo le modalità di cui al allegato 3, punto 1. ed è subordinata alla valutazione soddisfacente dello sviluppo professionale del personale docente. Allo scopo si tiene conto della partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento necessarie ad acquisire maggiore competenza ed esperienza professionale.

(2) Il passaggio al livello superiore avviene in seguito alla maturazione del biennio nell’ottava classe ai sensi delle modalità di cui ai punti 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4. di cui all’allegato 3 ed è subordinato alla valutazione soddisfacente del competente superiore, tenendo conto dello sviluppo professionale conseguito nel periodo di servizio nel livello retributivo inferiore.

(3) La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento, computati sullo stipendio iniziale, previa valutazione soddisfacente dello sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto dell’esperienza e competenza professionale acquisita, anche mediante attività di formazione e aggiornamento.

(4) Le classi e gli scatti di stipendio, anche se convenzionali, nonché il passaggio al livello superiore sono conferiti con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale matura il relativo diritto.

(5) La progressione economica, compreso il passaggio al livello superiore, si applica anche al personale non di ruolo, salvo le limitazioni previste al punto 1.6. dell’allegato 3.

Art. 31 (Valutazione delle prestazioni ai fini della progressione professionale)

(1) La valutazione delle prestazioni del personale avviene sulla base di un preventivo accordo sui compiti da svolgere nonché sugli obiettivi e sui risultati da raggiungere nel corso dell’anno formativo. Tale accordo interviene tra il personale ed il diretto superiore nell'ambito di un apposito colloquio individuale all'inizio del relativo anno formativo. Per il relativo accordo e la valutazione va utilizzato un apposito modulo. In sede di colloquio sulla valutazione il personale può chiedere un termine di non più di dieci giorni per prendere posizione. Al personale viene, infine, consegnata una copia della valutazione.

Art. 32 (Disposizioni sull’attestato di bilinguismo)

(1) Per l’accesso ai profili professionali di cui all’allegato 1, l’attestato di bilinguismo o titolo equipollente, costituisce titolo di precedenza nella formazione delle graduatorie per l’assunzione in servizio. In particolare:

  1. per le materie d’insegnamento per l’accesso alle quali è richiesto l’assolvimento di studi universitari quinquennale, quadriennale o triennale o equiparati, l’attestato di bilinguismo A o B;
  2. per l’insegnamento di materie che forniscono prevalentemente conoscenze, competenze e capacità tecnico professionali, l’attestato di bilinguismo B o C;
  3. per il profilo professionale d’insegnante di applicazioni tecniche, l’attestato di bilinguismo C o D.

(2)Il titolo di precedenza di cui al comma 1 a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 non ha effetto nei confronti del personale che, con riferimento alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per l’iscrizione in graduatoria, abbia nella relativa materia, maturato un’anzianità di servizio di almeno un anno. 1)

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le graduatorie per le relative materie riguardanti l’assunzione di nuovo personale a decorrere dall’anno formativo 2015/2016.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale docente della seconda lingua, né nei confronti del personale docente di madrelingua ladina, in quanto, ai sensi dell’allegato 1, lettera B, per questo personale il possesso dell’attestato di bilinguismo risp. trilinguismo costituisce requisito di accesso.

(5)  Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione dal momento, a partire del quale la Giunta provinciale - ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche - stabilisce nella disciplina per l’assunzione dei rispettivi profili professionali che l’attestato di bilinguismo non è titolo di preferenza, ma è rilevante per l’attribuzione del punteggio. Le disposizioni dell’articolo 33 invece continuano ad essere applicate anche in tal caso. 2)

1)
L'art. 32, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1,  del Contratto di comparto 20 febbraio 2018.
2)
L'art. 32, comma 5, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del Contratto di comparto 9 gennaio 2020.

Art. 33 (Attestato di bilinguismo e trattamento economico)

(1) Al personale docente assunto a partire dall’anno formativo 2015/2016 e privo dell’attestato di bilinguismo previsto dall’Art. 32 ovvero dai requisiti di accesso, il trattamento economico di livello nonché l’indennità integrativa speciale sono ridotti nella misura dell’ 8 per cento. Tale riduzione è limitata al 5 per cento in caso di possesso di un’attestato di bilinguismo di livello inferiore a quello previsto dall’articolo 32 ovvero dai requisiti d’accesso.

(2) La riduzione è soppressa dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’attestato di bilinguismo di livello superiore rispettivamente è portata al 5 per cento in seguito alla presentazione dell’attestato di bilinguismo di livello inferiore.)

Art. 34 (Trattamento economico)  delibera sentenza

(1) Il trattamento retributivo per classi e scatti è determinato ai sensi degli allegati 2 e 3. Lo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore corrisponde allo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della settima qualifica funzionale e lo stipendio del livello retributivo superiore corrisponde a quello dell’ottava qualifica funzionale come determinati al contratto collettivo intercompartimentale. Gli importi stabiliti al allegato 2 seguono, di conseguenza, i futuri aumenti stipendiali previsti tra i contratti collettivi intercompartimentali.

(2) Al personale di cui al presente contratto spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale stabilita dal contratto collettivo intercompartimentale per l’ottava qualifica funzionale.

(3) La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su classi annuali o biennali del sei per cento, computate sullo stipendio iniziale di livello come previsto negli allegati 2 e 3.

(4) La progressione economica nel livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento computati sullo stipendio iniziale di tale livello.

(5) Al personale insegnante di applicazioni tecniche continuano a trovare applicazione il trattamento economico e la progressione professionale previsti per la generalità del personale dell’Amministrazione provinciale nella quinta qualifica funzionale.

(6) Gli elementi retributivi stabiliti in misura percentuale con riferimento allo stipendio iniziale di livello sono da intendersi riferiti allo stipendio di livello iniziale previsto nell’allegato 2 con riferimento ai rispettivi requisiti di accesso.

massimeDelibera N. 4606 del 04.12.2000 - Determinazione dei compresi per gli insegnanti statali incaricati presso scuole e corsi professionali provinciali ai sensi dell'art. 40 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale

Art. 35 (Premio di produttività)

(1) Ai fini dell’assegnazione dei premi di produttività aggiuntivi di cui all’Art. 9 del contratto collettivo di comparto 4 luglio 2002 il fondo per i premi di produttività viene distribuito alle singole direzioni scolastiche in proporzione ai posti assegnati alle rispettive strutture al 1º settembre. 2. Per l’assegnazione del premio di produttività valgono i seguenti criteri:

  1. il raggiungimento di livelli qualitativi particolarmente elevati nell’ambito della funzione docente;
  2. l’espletamento di particolari funzioni nel corso dell’anno formativo (ad esempio: partecipazione al consiglio di direzione, direzione di gruppi disciplinari, partecipazione a commissioni d’esame);
  3. espletamento di attività particolarmente impegnative (ad esempio: attività di coordinamento o collaborazione in gruppi di lavoro, tutoring, consulenza scolastica);
  4. esercizio di compiti particolari (ad esempio l’attuazione di progetti, la partecipazione a concorsi e fiere);
  5. l’importo massimo annuo del premio di produttività non può superare il doppio dell’importo per unità di personale docente a tempo pieno preso per base per la determinazione del fondo.

(3) I premi possono essere attribuiti anche solo ad un numero limitato di dipendenti, evitando l'esclusione di interi gruppi di persone. I premi spettano anche al personale in aspettativa sindacale. La parte del fondo non assegnata confluisce nel fondo generale per l'anno successivo.

(4) Il personale ha diritto di prendere visione dell'elenco del personale a cui viene assegnato il premio nell'ambito della struttura dirigenziale di appartenenza.

Art. 36 (Retribuzione professionale docente)

(1) 1. Le parti contrattuali si impegnano ad introdurre, con decorrenza 1° gennaio 2014, in analogia al contratto collettivo nazionale della scuola un’indennità denominata retribuzione professionale docente nella misura di 1.200,00 €, da corrispondere in dodici rate mensili e da finanziare in parte con la riduzione parziale del premio di produttività e dell’aumento individuale previsti dal vigente ordinamento del personale della Provincia.

(2) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale o con rapporto di lavoro ad orario ridotto la retribuzione professionale docente è ridotta in misura corrispondente.

(3) 3)

3)
L'art. 36, comma 3, è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera c), del Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019.

Art. 37 (Indennità per gli insegnanti capo classe)   delibera sentenza

(1) In attesa di una nuova disciplina organica a livello decentrato, a decorrere dall'anno formativo 2013/2014, al personale insegnante svolgente le funzioni di capo classe spetta un'indennità di istituto mensile nella misura media non inferiore a 57,00 e non superiore a 114 euro, tenuto conto del carico di lavoro e del numero delle classi.

(2) Ai fini di cui al comma 1 è disponibile un fondo di 205.000,00 euro, esclusi gli oneri riflessi. I criteri di assegnazione vengono stabiliti dalla Giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

massimeDelibera 18 novembre 2014, n. 1370 - Indennità per insegnanti capo classe ed orario di lavoro del personale docente provinciale

Art. 38 (Indennità per il personale docente per l’accompagnamento di alunni e alunne)

(1) Al personale docente impegnato nell’effettuazione di iniziative extra- e parascolastiche spetta un’indennità oraria di 2,80 euro a partire dalla quarta ora di missione.

(2) Le frazioni orarie di almeno 30 minuti sono conteggiate come ore intere.

Art. 39 (Mobilità verticale)

(1) Al personale docente non laureato, che consegua un titolo di studio corrispondente ad una laurea non inferiore a quella di primo livello o un diploma equiparato attinente all’incarico individuale di insegnamento, è riconosciuta, ai fini della progressione professionale nei livelli retributivi, un’anzianità convenzionale di tre anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale docente che ha già usufruito della mobilità verticale.

(2) Al personale docente in possesso di un titolo di studio corrispondente alla laurea di primo livello o di diploma equiparato, che consegua una laurea almeno quadriennale attinente all’incarico individuale di insegnamento, è riconosciuta, ai fini della progressione professionale nei livelli retributivi, un’anzianità convenzionale di tre anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale docente che ha già usufruito della mobilità verticale.

(3) In caso di mobilità verticale per effetto di una procedura concorsuale pubblica per l’insegnamento di una materia per il quale è contemplato il possesso di una laurea almeno quadriennale, al personale docente non laureato è riconosciuta, ai fini della progressione professionale nei livelli retributivi, un’anzianità convenzionale di cinque anni.

(4) In caso di mobilità verticale in seguito ad una procedura concorsuale pubblica al personale docente con laurea di primo livello o diploma equiparato, che consegua una laurea almeno quadriennale, è riconosciuta, ai fini della progressione professionale nei livelli retributivi, un’anzianità convenzionale di quattro anni.

(5) Le modalità ed i pressuposti per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 vengono stabiliti dalla Giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

CAPO VI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 40 (Estensione delle disposizioni del presente contratto)

(1) Le disposizioni sul congedo ordinario e periodo di riposo previste agli articoli 20 e 22, comma 3 del presente contratto si applicano, con decorrenza dal primo giorno dell’anno formativo successivo all’entrata in vigore del presente contratto anche a favore degli educatori/delle educatrici professionali.

(2) Le seguenti disposizioni del presente contratto si applicano anche al personale delle scuole dell’infanzia ed ai collaboratori/alle collaboratrici all’integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap: articolo 16 comma 5 (Rapporto di lavoro a tempo parziale), articolo 17 (Riduzione dell’orario di insegnamento), articolo 20 (Congedo ordinario e periodo di riposo), articolo 22, comma 3 (Congedo ordinario e periodo di riposo del personale docente a tempo determinato) ed articolo 28 (Compenso per attività di formazione e di aggiornamento), solo per l’attività svolta al di fuori dell’orario di lavoro.

(3) Al personale di cui al comma 2 si applicano, con riferimento ai corrispondenti requisiti d’accesso, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33.

(4) Le disposizioni del presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per i docenti facilitatori linguistici presso i centri linguistici, in possesso dei requisiti d’accesso di cui all’allegato 1, lettera B), punto 1.1. I criteri sulla determinazione dell’orario di lavoro e delle necessarie attività aggiuntive sono stabiliti nei limiti dell’orario di lavoro complessivo previsto per il personale docente provinciale con deliberazione della Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 41 (Norme transitorie sul primo inquadramento giuridico ed economico)

(1) Con decorrenza 1º settembre 2013 il personale già appartenente ai profili professionali d’insegnante, di insegnante con laurea triennale, di insegnante laureato e di insegnante di musica è inquadrato, nel nuovo profilo professionale del personale docente provinciale di cui all’allegato 1 del presente contratto.

(2) L’inquadramento economico del personale in servizio avviene entro il 31 dicembre 2013 con effetto dal 1° settembre 2013, ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato 3, punto 2.

Art. 42 (Personale a tempo determinato in servizio)  delibera sentenza

(1) Il personale a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, è ammesso ai concorsi per i posti del corrispondente profilo professionale, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 17.12.1998 - Incarico temporaneo di insegnamento - titoli ammessi - valutazione discrezionale

Art. 43 (Orario di servizio di educatori ed educatrici professionali all’interno di convitti)

(1) Il carico orario settimanale degli educatori e delle educatrici professionali all’interno dei convitti per alunni, apprendisti e corsisti è quello previsto per il personale amministrativo provinciale.

(2) La presenza del personale di cui al comma 1 durante le ore notturne, dalle ore 23:00 alle 6:00, al fine di garantire la pronta disponibilità in caso di necessità, è considerata attività di servizio e valutata nella misura di un quarto dell’effettivo orario di servizio. In base alle esigenze della singola struttura, la direzione prolungherà l’orario di lavoro effettivo oltre le ore 23:00. In caso di effettiva prestazione di servizio durante il periodo di pronta disponibilità l’orario di servizio è valutato per intero.

(3) L’articolazione dell’orario di lavoro delle turnazioni del personale di cui al comma 1 è stabilita dal preposto direttore/dalla preposta direttrice nel rispetto delle esigenze di servizio e previo confronto con il personale interessato. Rimangono comunque salve le disposizioni previste dal contratto collettivo di comparto sull’orario di lavoro del personale provinciale in materia di tutela della sicurezza e della incolumità del personale.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ad altro personale svolgente le stesse funzioni.

Art. 44 (Norme transitorie sull’orario di insegnamento)

(1) Per il personale docente che da almeno tre anni formativi osserva l'orario di insegnamento di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a), per materie rientranti nella lettera b) di tale comma, l'orario in godimento può essere prorogato di anno in anno.

Art. 45 (Norme finali)

(1) In quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto si applica il contratto collettivo di comparto del 4 luglio 2002.

(2) Il presente contratto copre, sia per quanto riguarda l’assetto giuridico che quello economico, i periodi di vacanza contrattuale antecedente al 1 gennaio 2005.

(3) Qualora vengano accertate delle difformità fra la versione italiana e quella tedesca del presente contratto, che incidano sulla sua corretta applicazione, l’Agenzia per le contrattazioni collettive disporrà d’ufficio o su richiesta motivata la convocazione delle parti contrattuali per adottare gli opportuni correttivi. Il nuovo testo concordato rappresenterà una modifica del contratto collettivo e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4) Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a cura dell’Agenzia provinciale per le contrattazioni collettive, previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie.

Art. 46 (Abrogazione di norme)

(1) Con l’entrata in vigore del presente contratto ai sensi e nei termini di cui all’Art. 2 cessa l’applicazione delle norme incompatibili con lo stesso, ed in particolare delle seguenti disposizioni:

  1. gli articoli da 1 fino a 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1988, n. 37;)
  2. l’articolo 15 del contratto collettivo 8 marzo 2006.
  3. articolo 2 dell’allegato 1, parte 2 del contratto collettivo 4 luglio 2002 (indennità per gli insegnanti capo classe).

 

Allegato 1

 

A) Qualifiche funzionali e profili professionali del personale docente provinciale

1. Qualifica funzionale per il personale docente: Profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle scuole di formazione professionale

 

Il personale docente presta servizio presso i centri di formazione professionale e nelle scuole di musica della Provincia. È compito delle scuole provinciali promuovere ed assicurare nei diversi ambiti professionali, della cultura, dell’arte e del volontariato, la formazione iniziale, i percorsi di specializzazione, la formazione post-qualifica nonché la formazione continua.

Compito del docente è insegnare a bambini, giovani ed adulti e curare la loro formazione. Il docente trasmette le necessarie conoscenze ed abilità e rende gli allievi capaci di esercitare la specifica professione e/o crea, nei settori del tempo libero dedicati ad attività musicali e artistiche, le necessarie competenze operative tecnico-disciplinari, curando nel contempo l'approfondimento e l'ampliamento della cultura generale e preparando i presupposti per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Il docente accompagna e sostiene lo sviluppo e la crescita dei bambini, dei giovani e degli adulti occupati in modo che acquisiscano la capacità di orientarsi nella comunità e nella società, e siano in grado di sviluppare ulteriormente e applicare le proprie conoscenze e capacità, di condurre la propria vita in modo consapevole e autonomo, partecipando attivamente e con continuità alla vita sociale.

Le attività ed i compiti del docente sono dunque complessi e molteplici. Essi fanno riferimento al piano formativo ed esigono l'impiego di metodologie d’insegnamento differenziate in relazione sia all’età degli allievi e delle allieve, sia alle singole discipline/materie. L’attività didattico-educativa si basa su una pianificazione, preparazione e successiva verifica/rielaborazione dell’insegnamento nel suo complesso, e sulla sua sistematica verifica, valutazione e documentazione. L’attività didattico-educativa fa parte della partecipazione attiva all'organizzazione e al funzionamento della scuola, rispettivamente del proprio posto di lavoro come luogo di apprendimento ed eventualmente nel territorio come luogo di esperienza artistica. A tal fine i docenti collaborano tra di loro assumendosi insieme la responsabilità per la qualità della scuola.

La collaborazione con i genitori, le singole imprese, le parti sociali e le diverse istituzioni educative/formative costituisce una componente importante della vita scolastica, assicura sostegno nel lavoro pedagogico e contribuisce alla creazione di un ambiente improntato all’ accoglienza degli alunni e a trasmettere fiducia. L’esercizio dell’attività di insegnamento richiede quindi:

  • • competenze tecnico-disciplinari
  • • competenze didattico-metodologiche
  • • competenze educative
  • • competenze comunicative e di collaborazione

Il personale acquisisce e sviluppa tali competenze attraverso un’accurata formazione, un continuo aggiornamento e la riflessione individuale. L’insegnamento esige una valutazione continua della propria azione professionale a fronte degli sviluppi sociali, tecnico-specialistici e metodologici e presuppone la necessaria capacità di adattamento ai cambiamenti.

Le scuole professionali assicurano l’acquisizione delle competenze professionali nei corsi di formazione iniziale, curano il loro ulteriore consolidamento nei corsi di specializzazione e di post-qualificazione e tramite la formazione continua. A tal fine si rende necessaria la collaborazione tra i docenti che trasmettono principalmente competenze trasversali e linguistiche e quei docenti che trasmettono le specifiche competenze, capacità e conoscenze tecnico-professionali.

2. V qualifica funzionale
Profilo professionale di insegnante di applicazioni tecniche

L’insegnante di applicazioni tecniche opera principalmente nei centri provinciali di orientamento e di addestramento professionale per l’agricoltura e l’economia domestica. Il suo compito consiste nel preparare ed impartire un insegnamento tecnico-pratico e di eseguire esercitazioni pratiche, sotto la guida del docente competente nei laboratori e nelle officine annesse alla scuola e soprattutto nelle aziende pilota per la zootecnia, l’orticoltura, la frutticoltura, le colture minori e speciali ecc., oltre che nei campi sperimentali agricoli. Su istruzione del docente competente per materia può anche svolgere direttamente singole unità didattiche pratiche, ma deve soprattutto assistere e sorvegliare gruppi di alunni quando le classi sono suddivise e durante le varie esercitazioni pratiche.

2.1. Compiti

1.1 Collaborazione alle lezioni

L’insegnante di applicazioni tecniche:

  1. svolge autonomamente unità didattiche pratiche, seguendo le istruzioni dell’insegnante competente per materia;
  2. appronta per l’uso tutti i materiali, le apparecchiature, i modelli, le macchine ecc. utilizzati durante le lezioni di scienze naturali, di materie tecniche e pratiche, predisponendoli per l’impiego nelle lezioni, eventualmente anche in forma di esperimenti in serie;
  3. riordina il magazzino dei materiali;
  4. prepara i materiali di consumo per le singole classi e li distribuisce;
  5. può ricevere eventualmente l’incarico, al posto dell’insegnante competente, di provvedere al rifornimento dei materiali di consumo e alla tenuta del registro interno di magazzino e dello schedario del materiale utilizzato;
  6. tiene eventualmente un proprio inventario di tutti i macchinari e le apparecchiature e presenta proprie proposte per nuovi acquisti;
  7. provvede alla manutenzione e al funzionamento dei sussidi didattici, degli apparecchi tecnici e delle macchine utilizzati durante le lezioni pratiche.

B) Requisiti di accesso

1. Personale docente delle scuole professionali

1.1 Il personale docente (insegnante laureato/ insegnante laureata) a seconda delle differenti materie di insegnamento è in possesso di :

  1. un diploma di laurea quinquennale o un diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato

oppure

  1. un diploma di laurea triennale individuato per la rispettiva materia di insegnamento.

1.2 Il personale docente (insegnante) assegnato all’insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali è in possesso di specifica esperienza professionale di durata almeno biennale e di uno dei seguenti requisiti :

  1. diploma attestante il superamento dell’esame di stato conclusivo di studi di istruzione secondaria superiore nonché, se previsto, del diploma di fine apprendistato,
  2. qualifica professionale acquisita nella formazione di base,
  3. una formazione professionale superiore,

oppure

  1. una formazione accademica almeno biennale, o ad essa equivalente, attinente alla relativa materia di insegnamento

1.3 Ai fini di cui all’articolo 5, comma 1 del presente contratto i requisiti di accesso specifici per le singole materie di insegnamento e l’ascrizione delle materie stesse nell’ambito delle singole scuole professionali oppure all´insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico professionali sono determinati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi, con deliberazione della Giunta provinciale.

1.4 La specializzazione pedagogico-didattica, da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, costituisce requisito per l’accesso definitivo all’insegnamento di tutte le materie. La specializzazione può essere conseguita anche contemporaneamente all’insegnamento, quindi anche dopo l’assunzione a tempo determinato.

1.5 Per il personale docente della seconda lingua, inoltre, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca costituisce requisito di accesso ai sensi della normativa vigente. Il personale docente dichiaratosi di madrelingua ladina per essere ammesso all'insegnamento deve possedere l'attestato di trilinguismo, conformemente a quanto disposto dalla norma di attuazione di cui al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, nel testo vigente.

2. Personale docente delle scuole di musica

2.1 L’insegnante di musica è in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione all’insegnamento musicale, vocale o strumentale previsti per l’assunzione in servizio in qualità di insegnante di musica rispettivamente per l’insegnamento strumentale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

oppure

assolvimento di equiparata formazione accademica in uno degli stati membri dell’Unione Europea unito all’abilitazione all’insegnamento musicale, vocale o strumentale.

 

2.2 La Giunta provinciale determina con proprio provvedimento, tenendo conto di quanto al punto 2.1, i titoli di studio necessari all’insegnamento delle singole materie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2.3 Qualora i requisiti di accesso previste dalle disposizioni statali non corrispondono ai requisiti di accesso per l’insegnamento alle scuole di musica della Provincia, i corrispondenti requisiti di accesso vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2.4 Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in servizio nell’anno formativo 2013/2014, può partecipare ai concorsi per la rispettiva materia, se al momento dell’assunzione risultava in possesso dei requisiti d’accesso previsti dalla normativa al momento in vigore.

2.5 Il personale docente delle scuole di musica, che all’entrata in vigore del presente contratto risulta iscritto con “idoneità“ nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato, mantiene in ogni caso la precedenza in graduatoria per l’assunzione a tempo determinato ed il requisito necessario per un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2.6 I nuovi requisiti di accesso di cui al punto 2.1 sono validi a partire dall’anno formativo 2014/2015.

3. Insegnante di applicazioni tecniche

3.1 L’insegnante di applicazioni tecniche è in possesso del diploma di scuola media inferiore e di uno dei seguenti requisiti:

  1. titolo di studio attestante l’assolvimento di almeno un triennio presso un corso di qualifica professionale ad indirizzo agricolo, forestale oppure di economia domestica e un anno di esperienza professionale nel settore;

oppure

  1. titolo di studio attestante l’assolvimento di almeno un triennio presso una scuola secondaria superiore e due anni di esperienza professionale nel settore;

oppure

  1. diploma di un corso di qualifica professionale almeno biennale e tre anni di esperienza professionale specifica nel settore;

oppure

  1. diploma di fine apprendistato e tre anni di esperienza professionale specifica nel settore.

 

Allegato 2

 

Qualifica funzionale per il personale docente provinciale/Livelli retributivi

 

 

LIVELLO RETR.

BESOLD. STUFE

CLASSE KLASSE

SCATTI VORR.

STIPENDIO ANNUO – JAHRESGEHALT

STIPENDIO MENSILE – MONATSGEHALT
(12 mesi/Monate)

Inferiore/Untere

0

 

15.341,14 (1)

1.278,43 (1)

 

1

 

16.261,61

1.355,13

 

2

 

17.182,08 (2)

1.431,84 (2)

 

3

 

18.102.55

1.508,55

 

4

 

19.023,01 (3)

1.585,25 (3)

6%

5

 

19.943,48

1.661,96

 

6

 

20.863,95

1.738,66

 

7

 

21.784,42

1.815,37

 

8

 

22.704,89

1.892,08

Superiore/Obere

0

0

24.321,51

2.026,79

3%

 

1

25.051,16

2.087,60

 

 

2

25.780,80

2.148,40

 

 

3

26.510,45

2.209,20

 

 

4

27.240,10

2.270,01

 

 

5

27.969,74

2.330,81

 

 

6

28.699,39

2.391,62

 

 

7

29.429,03

2.452,42

 

 

8

30.158,68

2.513,22

 

 

9

30.888,32

2.574,03

 

 

10

31.617,97

2.634,83

 

 

11

32.347,61

2.695,63

 

 

12

33.077,26

2.756,44

 

 

13

33,806,90

2.817,24

 

 

14

34.536,55

2.878,05

 

 

15

35.266,19

2.938,85

 

 

16

35.995,84

2.999,65 

 

 

17

36.725,49

3.060,46

 

 

18

37.455,13

3.121,26

 

 

19

38.184,78

3.182,06

 

 

20

38.914,42

3.242,87

 

 

21

39.644,07

3.303,67

 

 

22

40.373,71

3.364,48

 

 

23

41.103,36

3.425,28

 

 

24

41.833,00

3.486,08

 

 

25

42.562,65

3.546,89

 

 

26

43.292,29

3.607,69

 

 

27

44.021,94

3.668,49

 

 

28

44.751,58

3.729,30

 

 

29

45.481,23

3.790,10

 

 

30

46.210,88

3.850,91

(1) Stipendio di livello iniziale per il personale docente di materie di insegnamento di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del presente contratto

(2) Stipendio di livello iniziale per il personale docente di materie per il cui insegnamento è richiesto un diploma di laurea triennale o diploma equiparato.

(3) Stipendio di livello iniziale per il personale docente di materie per il cui insegnamento è prescritto un diploma di laurea quinquennale o un diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato

 

Allegato 3

 

Inquadramento retributivo e progressione professionale del personale docente della Provincia

1. Nuovo modello d’inquadramento retributivo e progressione professionale nel livello retributivo inferiore e superiore

 

Lo stipendio iniziale e la progressione economica sono stabiliti nel allegato 2, tenendo conto delle seguenti modalità:

1.1. Docenti delle materie di insegnamento di cui alla nota 1 dell’allegato 2:

Classe stipendiale iniziale: 0

La progressione economica si sviluppa su:

  1. 2 classi biennali (corrisponde alle classi 1 e 2)
  2. 2 classi annuali (corrisponde alle classi 3 e 4)
  3. 4 classi biennali (corrisponde alle classi 5, 6, 7 e 8)

1.2 Personale docente delle materie die insegnamento di cui alla nota n. 2 dell’allegato 2 in possesso di laurea triennale (laurea di primo livello)

Classe iniziale secondo l’allegato 2: 2. classe

La progressione economica si sviluppa su:

  1. 2 classi biennali (corrisponde alle classi 3 e 4)
  2. 2 classi annuali (corrisponde alle classi 5 e 6)
  3. 2 classi biennali (corrisponde alle classi 7 e 8)

1.3 Personale docente delle materie die insegnamento di cui alla nota 3 dell’allegato 2 in possesso del titolo di un diploma di laurea quinquennale o di un diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato

Classe iniziale secondo l’allegato 2: 4. classe

La progressione economica si sviluppa su:

  1. 2 classi biennali (corrisponde alle classi 5 e 6)
  2. 2 classi annuali (corrisponde alle classi (7 e 8)

1.4 Insegnanti di musica

In base ai nuovi requisiti di accesso previsti per le insegnanti e gli insegnanti di musica in possesso di una formazione accademica almeno quadriennale unita all’abilitazione all’insegnamento strumentale o vocale, l’inquadramento avviene come descritto al punto 1.3.

1.5 Avanzamento nel livello retributivo superiore

In seguito al passaggio al livello superiore ai sensi dell’articolo 30, comma 2, la progressione economica in tale livello si sviluppa in scatti biennali.

1.6 Progressione economica del personale privo dei necessari requisiti di accesso

Il personale docente privo dei necessari requisiti di accesso per le rispettive materie di insegnamento è inquadrato nella corrispondente classe iniziale indicata ai precedenti punti del presente allegato e conserve tale classe iniziale per sei anni. La successiva progressione economica si sviluppa secondo le modalità di cui al presente punto 1. Non appena detto personale sarà in grado di dimostrare il possesso dei titoli di studio prescritti, otterrà il riconoscimento di due anni ai fini della progressione economica e comunque di un periodo non superiore all’anzianità di servizio già acquisita.

2. Disposizioni transitorie per il primo inquadramento del personale docente in servizio

2.1 Insegnanti (ex 6. livello funzionale)

L’inquadramento del personale in servizio viene effettuato nei nuovi livelli retributivi in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/1. In seguito all’inquadramento sono riconosciuti, ai fini della progressione economica, due anni convenzionali di servizio. Tale riconoscimento rimane escluso per il personale che nel momento del nuovo inquadramento si trovava nella prima o seconda classe stipendiale della VI qualifica funzionale.

2.2 Personale docente della 7. qualifica funzionale

L’inquadramento del personale docente in servizio appartenente alla 7. qualifica funzionale e privo dei requisiti per l’inquadramento nella qualifica funzionale 7ter o nella 8. qualifica funzionale, viene effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/2.

2.3 Personale docente in possesso di laurea triennale

L’inquadramento del personale docente in servizio in possesso di laurea triennale o di titolo equipollente viene effettuato, con decorrenza 01.04.2008, nel livello retributivo 7ter ai sensi delle disposizioni del contratto collettivo intercompartimentale 12.02.2008, e con la posizione maturata nella 7. qualifica funzionale. Con l’entrata in vigore del presente contratto l’inquadramento viene effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/3.

2.4 Insegnanti di musica

  1. Il personale docente di musica in servizio già inquadrato nella settima qualifica funzionale, viene inquadrato secondo la tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/2 nei nuovi livelli retributivi. A tale personale è riconosciuta, ai fini della progressione economica, un’anzianità di servizio di un anno, se alla data di entrata in vigore del presente contratto è in possesso dei requisiti di accesso finora vigenti.
  2. Il personale docente di musica in servizio già inquadrato nella qualifica funzionale 7ter, viene inquadrato secondo la tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/3.
  3. Al personale docente di musica già inquadrato nella settima qualifica funzionale prima del nuovo inquadramento ai sensi del presente contratto ed in possesso di una formazione accademica di almeno quattro anni nonché dell’abilitazione per l’insegnamento vocale o strumentale, è riconosciuta un’anzianità convenzionale aggiuntiva di servizio pari a quattro anni. Tale beneficio trova applicazione a partire dal primo mese successivo alla presentazione della corrispondente documentazione.
  4. Personale docente di musica che prima dell’inquadramento ai sensi del presente contratto era inquadrato alla qualifica funzionale 7ter ed è in possesso di una formazione accademica di almeno quattro anni nonché dell’abilitazione per l’insegnamento vocale o strumentale, è riconosciuta un’anzianità convenzionale aggiuntiva di servizio di due anni. Tale beneficio trova applicazione a partire dal primo mese successivo alla presentazione della corrispondente documentazione.
  5. Il personale docente di musica assunto nell’anno formativo 2013/2014 ai sensi delle disposizioni fino all’ora vigenti viene inquadrato nella classe iniziale 0 o, se in possesso dei requisiti previsti per l’inquadramento per la qualifica funzionale 7ter, nella classe iniziale 2. Il personale è in possesso dei nuovi requisiti di accesso previsti nell’allegato 1, lettera B) viene inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato 3, punto 1.4.

2.5 Personale privo dei requisiti di accesso

  • a) L’inquadramento del personale privo dei previsti titoli di accesso in servizio nell’anno formativo 2013/2014 viene effettuato ai sensi della tabella dell’allegato 2 nel rispetto del maturato economico, e rimane in tale posizione per la durata di sei anni, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7. Appena tale personale fornisce la prova di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti gli viene riconosciuta, ai fini della progressione economica, un anzianità di servizio convenzionale di due anni e comunque di un periodo non superiore all’anzianità di servizio già acquisita.
  • b) A partire dall’anno formativo 2014/2015 al personale docente di musica privo di nuovi requisiti d’accesso, è attribuita la seguente posizione stipendiale minima:
  • aa) anni formativi 2014/2015 e 2015/2016: classe 2;
  • bb) anni formativi 2016/2017 e 20176/2018: classe 3;
  • cc) anno formativo 2018/2019: classe 4.
  • c) Il personale di cui alla precedente lettera b) rimane inquadrato per sei anni nella classe 4 del livello inferiore, salva la riduzione nella misura corrispondente all’anzianità di servizio acquisita. La successiva progressione economica si sviluppa ai sensi del punto 1.3.

2.6 Personale docente della 8. qualifica funzionale

L’inquadramento del personale docente in servizio appartenente alla 8. qualifica funzionale viene effettuato nei nuovi livelli retributivi in base alla tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/4.

2.7 La frazione di biennio già maturata al 1º settembre 2013 è utile ai fini della progressione economica nei livelli retributivi.

 

Allegato 4/1

 

 

6°qualifica funzionale

Posizione attuale nel livello retributivo

 

Nuova posizione nel livello retributivo

 

 

Bes.st.

liv.retr.

Klasse

Classe

Vorr.

scatti

Betrag - importo

 

Bes.st.

liv.retr.

Klasse

classe

Vorr.

scatti

Betrag-importo

 

 

60

1

 

1.142,69

Unt./inf.

0

 

1.278,43

 

60

2

 

1.207,37

Unt./inf.

0

 

1.278,43

 

60

3

 

1.272,05

Unt./inf.

1

 

1.355,13

 

61

 

0

1.424,75

Unt./inf.

2

 

1.431,84

 

61

 

1

1.467,49

Unt./inf.

3

 

1.508,55

 

61

 

2

1.510,24

Unt./inf.

4

 

1.585,25

 

61

 

3

1.552,98

Unt./inf.

4

 

1.585,25

 

61

 

4

1.595,72

Unt./inf.

5

 

1.661,96

 

61

 

5

1.638,46

Unt./inf.

5

 

1.661,96

 

61

 

6

1.681,21

Unt./inf.

6

 

1.738,66

 

61

 

7

1.723,95

Unt./inf.

6

 

1.738,66

 

61

 

8

1.766,69

Unt./inf.

7

 

1.815,37

 

61

 

9

1.809,43

Unt./inf.

7

 

1.815,37

 

61

 

10

1.852,18

Unt./inf

8

 

1.892,08

 

61

 

11

1.894,92

Unt./inf.

8bis

 

1.952,08

(1)

61

 

12

1.937,66

Unt./inf.

8bis

 

1.952,08

(1)

61

 

13

1.980,41

Ob./sup.

 

0

2.026,79

 

61

 

14

2.023,15

Ob./sup.

 

0

2.026,79

 

61

 

15

2.065,89

Ob./sup.

 

1

2.087,60

 

61

 

16

2.108,63

Ob./sup.

 

2

2.148,40

 

61

 

17

2.151,38

Ob./sup.

 

3

2.209,20

 

61

 

18

2.194,12

Ob./sup.

 

3

2.209,20

 

61

 

19

2.236,86

Ob./sup.

 

4

2.270,01

 

61

 

20

2.279,60

Ob./sup.

 

5

2.330,81

 

61

 

21

2.322,35

Ob./sup.

 

5

2.330,81

 

61

 

22

2.365,09

Ob./sup.

 

6

2.391,62

 

61

 

23

2.407,83

Ob./sup.

 

7

2.452,42

 

61

 

24

2.450,57

Ob./sup.

 

7

2.452,42

 

61

 

25

2.493,32

Ob./sup.

 

8

2.513,22

 

61

 

26

2.536,06

Ob./sup.

 

9

2.574,03

 

61

 

27

2.578,80

Ob./sup.

 

10

2.634,83

 

61

 

28

2.621,54

Ob./sup.

 

10

2.634,83

 

61

 

29

2.664,29

Ob./sup.

 

11

2.695,63

 

61

 

30

2.707,03

Ob./sup.

 

12

2.756,44

 

(1) La posizione stipendiale 8bis è prevista solamente ai fini del primo inquadramento del personale già in servizio all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto (8 bis = classe 8 + 60,00 euro)

 

Allegato 4/2

 

 

  qualifica funzionale

 

Posizione attuale nel livello retributivo

Nuova posizione nel livello retributivo

 

Bes.st.

liv.retr.

Klasse

Classe

Vorr.

scatti

Betrag - importo

 

Bes.st.

liv.retr.

Klasse

classe

Vorr.

scatti

Betrag-importo

 

 

70

0

 

1.278,43

Unt./inf.

0

 

1.278,43

 

70

1

 

1.355,13

Unt./inf.

1

 

1.355,13

 

70

2

 

1.431,84

Unt./inf.

2

 

1.431,84

 

70

3

 

1.508,55

Unt./inf.

4

 

1.585,25

 

71

 

0

1.689,26

Unt./inf.

6

 

1.738.66

 

71

 

1

1.739,93

Unt./inf.

7

 

1.815,37

 

71

 

2

1.790,61

Unt./inf.

7

 

1.815,37

 

71

 

3

1.841,29

Unt./inf.

8

 

1.892,08

 

71

 

4

1.891,97

Unt./inf.

8bis

 

1.952,08

(1)

71

 

5

1.942,65

Ob./sup.

 

0

2.026,79

 

71

 

6

1.993,32

Ob./sup.

 

0

2.026,79

 

71

 

7

2.044,00

Ob./sup.

 

1

2.087,60

 

71

 

8

2.094,68

Ob./sup.

 

2

2.148,40

 

71

 

9

2.145,36

Ob./sup.

 

2

2.148,40

 

71

 

10

2.196,03

Ob./sup.

 

3

2.209,20

 

71

 

11

2.246,71

Ob./sup.

 

4

2.270,01

 

71

 

12

2.297,39

Ob./sup.

 

5

2.330,81

 

71

 

13

2.348,07

Ob./sup.

 

6

2.391,62

 

71

 

14

2.398,74

Ob./sup.

 

7

2.452,42

 

71

 

15

2.449,42

Ob./sup.

 

7

2.452,42

 

71

 

16

2.500,10

Ob./sup.

 

8

2.513,22

 

71

 

17

2.550,78

Ob./sup.

 

9

2.574,03

 

71

 

18

2.601,46

Ob./sup.

 

10

 2.634,83

 

71

 

19

2.652,13

Ob./sup.

 

11

 2.695,63

 

71

 

20

2.702,81

Ob./sup.

 

12

 2.756,44

 

71

 

21

2.753,49

Ob./sup.

 

12

 2.756,44

 

71

 

22

2.804,17

Ob./sup.

 

13

 2.817,24

 

71

 

23

2.854,84

Ob./sup.

 

14

 2.878,05

 

71

 

24

2.905,52

Ob./sup.

 

15

 2.938,85

 

71

 

25

2.956,20

Ob./sup.

 

16

 2.999,65

 

71

 

26

3.006,88

Ob./sup.

 

17

 3.060,46

 

71

 

27

3.057,55

Ob./sup.

 

17

 3.060,46

 

71

 

28

3.108,23

Ob./sup.

 

18

 3.121,26

 

71

 

29

3.158,91

Ob./sup.

 

19

 3.182,06

 

71

 

30

3.209,59

Ob./sup.

 

20

 3.242,87

 

  1. La posizione stipendiale 8bis è prevista solamente ai fini del primo inquadramento del personale già in servizio all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto (8 bis = classe 8 + 60,00 euro)

 

Allegato 4/3

 

 

7ter qualifica funzionale

 

Posizione attuale nel livello retributivo

 

Nuova posizione nel livello retributivo

 

Bes.st.

liv.retr.

Klasse

Classe

Vorr.

scatti

Betrag - importo

 

Bes.st.

liv.retr.

Klasse

classe

Vorr.

scatti

Betrag -importo

 

 

72

0

 

1.342,34

 

Unt./inf.

2

 

1.431,84 

 

 

72

1

 

1.422,88

 

Unt./inf.

2

 

1.431,84

 

 

72

2

 

1.503,42

 

Unt./inf.

3

 

1.508,55

 

 

72

3

 

1.583,96

 

Unt./inf.

5

 

1.661,96

 

 

73

 

0

1.756,85

 

Unt./inf.

7

 

1.815,37

 

 

73

 

1

1.809,56

 

Unt./inf.

7

 

1.815,37

 

 

73

 

2

1.862,26

 

Unt./inf.

8

 

1.892,08

 

 

73

 

3

1.914,97

 

Unt./inf.

8bis

 

1.952,08

 

(1)

73

 

4

1.967,67

 

Ob./sup.

 

0

 2.026,79

 

 

73

 

5

2.020,38

 

Ob./sup.

 

0

 2.026,79

 

 

73

 

6

2.073,08

 

Ob./sup.

 

1

 2.087,60

 

 

73

 

7

2.125,79

 

Ob./sup.

 

2

 2.148,40

 

 

73

 

8

2.178,50

 

Ob./sup.

 

3

 2.209,20

 

 

73

 

9

2.231,20

 

Ob./sup.

 

4

 2.270,01

 

 

73

 

10

2.283,91

 

Ob./sup.

 

5

 2.330,81

 

 

73

 

11

2.336,61

 

Ob./sup.

 

6

 2.391,62

 

 

73

 

12

2.389,32

 

Ob./sup.

 

6

 2.391,62

 

 

73

 

13

2.442,02

 

Ob./sup.

 

7

 2.452,42

 

 

73

 

14

2.494,73

 

Ob./sup.

 

8

 2.513,22

 

 

73

 

15

2.547,43

 

Ob./sup.

 

9

 2.574,03

 

 

73

 

16

2.600,14

 

Ob./sup.

 

10

 2.634,83

 

 

73

 

17

2.652,85

 

Ob./sup..

 

11

 2.695,63

 

 

73

 

18

2.705,55

 

Ob./sup..

 

12

2.756,44

 

 

73

 

19

2.758,26

 

Ob./sup..

 

13

2.817,24

 

 

73

 

20

2.810,96

 

Ob./sup..

 

13

2.817,24

 

 

73

 

21

2.863,67

 

Ob./sup..

 

14

2.878,05

 

 

73

 

22

2.916,37

 

Ob./sup..

 

15

2.938,85

 

 

73

 

23

2.969,08

 

Ob./sup..

 

16

2.999,65

 

 

73

 

24

3.021,78

 

Ob./sup..

 

17

3.060,46

 

 

73

 

25

3.074,49

 

Ob./sup..

 

18

3.121,26

 

 

73

 

26

3.127,20

 

Ob./sup..

 

19

3.182,06

 

 

73

 

27

3.179,90

 

Ob./sup..

 

19

3.182,06

 

 

73

 

28

3.232,61

 

Ob./sup..

 

20

3.242,87

 

 

73

 

29

3.285,31

 

Ob./sup..

 

21

3.303,67

 

 

73

 

30

3.338,02

 

Ob./sup..

 

22

3.364,48

 

 

(1) La posizione stipendiale 8bis è prevista solamente ai fini del primo inquadramento del personale già in servizio all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto (8 bis = classe 8 + 60,00 euro)

 

Allegato 4/4

 

 

qualifica funzionale

 

Posizione attuale nel livello retributivo 

 

Nuova posizione nel livello retributivo

 

 

 

Bes.st.

liv.retr.

Klasse

Classe

Vorr.

scatti

Betrag - importo

Bes.st.

liv.retr.

Klasse

classe

Vorr.

scatti

Betrag-importo

 

80

0

 

1.561,52

 

Unt./inf.

4

 

1.585,25

 

80

1

 

1.655,21

 

Unt./inf.

5

 

1.661,96 

 

80

2

 

1.748,90

 

Unt./inf.

7

 

1.815,37

 

80

3

 

1.842,59

 

Unt./inf.

8

 

1.892,08

 

81

 

0

2.026,79

 

Ob./sup.

 

0

2.026,79

 

81

 

1

2.087,60

 

Ob./sup.

 

1

2.087,60

 

81

 

2

2.148,40

 

Ob./sup.

 

2

2.148,40

 

81

 

3

2.209,20

 

Ob./sup.

 

3

2.209,20

 

81

 

4

2.270,01

 

Ob./sup.

 

4

2.270,01

 

81

 

5

2.330,81

 

Ob./sup.

 

5

2.330,81

 

81

 

6

2.391,62

 

Ob./sup.

 

6

2.391,62

 

81

 

7

2.452,42

 

Ob./sup.

 

7

2.452,42

 

81

 

8

2.513,22

 

Ob./sup.

 

8

2.513,22

 

81

 

9

2.574,03

 

Ob./sup.

 

9

2.574,03

 

81

 

10

2.634,83

 

Ob./sup.

 

10

2.634,83

 

81

 

11

2.695,63

 

Ob./sup.

 

11

2.695,63

 

81

 

12

2.756,44

 

Ob./sup.

 

12

2.756,44

 

81

 

13

2.817,24

 

Ob./sup.

 

13

2.817,24

 

81

 

14

2.878,05

 

Ob./sup.

 

14

2.878,05

 

81

 

15

2.938,85

 

Ob./sup.

 

15

2.938,85

 

81

 

16

2.999,65

 

Ob./sup.

 

16

2.999,65

 

81

 

17

3.060,46

 

Ob./sup.

 

17

3.060,46

 

81

 

18

3.121,26

 

Ob./sup.

 

18

3.121,26

 

81

 

19

3.182,06

 

Ob./sup.

 

19

3.182,06

 

81

 

20

3.242,87

 

Ob./sup.

 

20

3.242,87

 

81

 

21

3.303,67

 

Ob./sup.

 

21

3.303,67

 

81

 

22

3.364,48

 

Ob./sup.

 

22

3.364,48

 

81

 

23

3.425,28

 

Ob./sup.

 

23

3.425,28

 

81

 

24

3.486,08

 

Ob./sup.

 

24

3.486,08

 

81

 

25

3.546,89

 

Ob./sup.

 

25

3.546,89

 

81

 

26

3.607,69

 

Ob./sup.

 

26

3.607,69

 

81

 

27

3.668,49

 

Ob./sup.

 

27

3.668,49

 

81

 

28

3.729,30

 

Ob./sup.

 

28

3.729,30

 

81

 

29

3.790,10

 

Ob./sup.

 

29

3.790,10

 

81

 

30

3.850,91

 

Ob./sup.

 

30

3.850,91

 

 

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ActionActionNormativa provinciale
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